Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile, per tardività della presentazione, una domanda di condono edilizio del 1991, nonché il precedente preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato improcedibile la domanda di condono edilizio presentata l'11 gennaio 1991 ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47/1985, deducendo: violazione dell'art. 35 della l. n. 47/1985, dell'art. 40 della medesima legge, delle leggi n. 724/1994 e n. 326/2003 e degli artt. 2 e 10-bis della l. n. 241/1990; eccesso di potere per omessa ed erronea considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Secondo il ricorrente, il decorso del termine avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso sulla domanda. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994, dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 della l. n. 241/1990 e del principio di affidamento, poiché il Comune aveva definito la pratica dopo oltre trent'anni, impedendo al ricorrente di presentare tempestivamente domande di condono ai sensi delle successive leggi n. 724/1994 e n. 326/2003. È stata infine proposta domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso e domanda risarcitoria, diretta a ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla mancata commerciabilità dell'immobile, dai costi dell'eventuale riduzione in pristino e dalla perdita della possibilità di accedere ai successivi condoni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto il primo e il terzo motivo, escludendo che una domanda di condono inammissibile perché presentata oltre il termine di legge possa diventare idonea a produrre il silenzio-assenso per il solo decorso del tempo. Il silenzio-assenso può formarsi soltanto su una domanda conforme al modello legale e sussistente di tutte le condizioni previste per l'accoglimento, tra cui la tempestiva presentazione dell'istanza. Ha invece accolto il secondo motivo e la parte del quarto motivo relativa alla perdita della possibilità di accedere ai successivi condoni. Il ritardo macroscopico del Comune nella definizione della domanda del 1991, conclusa soltanto nel 2022 per una ragione semplice e immediatamente accertabile, è stato ritenuto colposo, connotato da colpa grave, causalmente collegato alla perdita della possibilità di presentare domande ai sensi del secondo e del terzo condono. Il danno riconosciuto è la perdita di chance di avvalersi delle successive discipline eccezionali, non la certezza di ottenere il condono. Per tale ragione il TAR ha escluso il risarcimento per equivalente quantificato dal ricorrente, ritenendo non dimostrata la sicura spettanza del bene della vita, ma ha disposto il risarcimento in forma specifica, ordinando al Comune di esaminare la domanda di condono nel rispetto dei termini procedimentali ed eventualmente di riaprire l'istruttoria in funzione delle previsioni applicabili al secondo o al terzo condono. Le spese sono state compensate; il Comune è stato condannato al rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 47/1985

    Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio presentata dal privato.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone una domanda conforme al modello legale e tempestivamente presentata; non può formarsi su un'istanza originariamente inammissibile per tardività.

  • art. 40 l. 47/1985

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento comunale, senza che il TAR ne ricavi una distinta statuizione decisiva.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di accesso alla disciplina del secondo condono; la decisione valorizza la perdita della possibilità di presentare tempestivamente la relativa domanda.

  • l. 724/1994

    Disciplina il secondo condono, rispetto al quale il ritardo comunale ha fatto perdere al ricorrente la possibilità di presentare un'istanza.

  • art. 2, commi 37 e 61, l. 662/1996

    Richiamato per le proroghe del termine di presentazione delle domande relative al secondo condono, comunque scaduto prima della definizione della domanda originaria.

  • d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Disciplina il terzo condono, rispetto al quale il protrarsi dell'inerzia comunale ha impedito al ricorrente di valutare e presentare tempestivamente una domanda.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto e rileva ai fini della valutazione dell'illegittimo ritardo dell'amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, impugnato quale atto presupposto; il Comune lo aveva comunicato nel 2015 e definito il procedimento soltanto nel 2022.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, correttezza e tutela dell'affidamento nell'azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del buon andamento, leso dal ritardo macroscopico nella definizione della domanda.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Consente il risarcimento del danno anche mediante reintegrazione in forma specifica; il TAR lo utilizza per ordinare la riedizione dell'attività amministrativa.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice di disporre le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta, comprese quelle dirette alla riedizione del potere; è posto a fondamento dell'ordine al Comune di esaminare la domanda.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Esclude che il giudice possa riconoscere come certo il bene della vita quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere; per questo non è stato liquidato il danno per equivalente parametrato all'ottenimento del condono.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la quantificazione del danno per equivalente effettuata dal ricorrente in memoria.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per il condono edilizio può formarsi soltanto su una domanda conforme al modello legale e completa dei presupposti sostanziali e temporali richiesti dalla legge; il mero decorso del tempo non sana una domanda originariamente inammissibile perché tardiva.
  • Il ritardo dell'amministrazione nella definizione di una domanda di condono può integrare illecito aquiliano quando la pratica avrebbe potuto essere definita tempestivamente per una ragione semplice e immediatamente accertabile e l'inerzia abbia fatto perdere al privato la possibilità di presentare domande nell'ambito di successive discipline temporanee di sanatoria.
  • La perdita della possibilità di accedere a una successiva procedura di condono costituisce una perdita di chance risarcibile distinta dalla mancata acquisizione del titolo edilizio: per riconoscerla non occorre dimostrare la sicura spettanza del condono, ma occorre accertare il nesso causale tra il ritardo amministrativo e la perdita dell'opportunità, secondo un giudizio prognostico di ragionevole probabilità.
  • Quando il potere amministrativo non è stato esercitato e non è quindi possibile stabilire la spettanza del bene della vita, il giudice non può riconoscere un risarcimento per equivalente parametrato all'ottenimento certo del titolo; può tuttavia accordare tutela in forma specifica ordinando all'amministrazione di esaminare la domanda e di rieditare il potere nel rispetto dei termini procedimentali.
  • Il decorso di un lungo periodo di tempo non determina, da solo, un legittimo affidamento sull'accoglimento di una domanda di condono edilizio, ma l'inerzia macroscopica dell'amministrazione può comunque fondare la responsabilità risarcitoria per la distinta perdita di opportunità procedimentali riconosciute dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimo affidamentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.