Cassazione Penale, Sentenza n. 23041/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente errata la qualificazione giuridica operata in primo grado. Ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Foggia per nuovo giudizio (consentendo alle parti di rinegoziare l'accordo), in considerazione della nullità irrimediabile del patto originario.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine alla riconducibilità contemporanea delle condotte agli artt. 494 e 495 c.p.: l'art. 494 (sostituzione di persona) ha carattere sussidiario ed è assorbito dall'art. 495 (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale) quando il fatto è un unico atto consistente nell'attribuirsi un falso nome a pubblici ufficiali, senza una distinta attività di falsificazione.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
«se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica»
Norma sussidiaria rispetto ad altri delitti contro la pubblica fede: quando l'attribuzione di false generalità costituisce un unico fatto rientrante in altra fattispecie più grave (es. art. 495), l'art. 494 è assorbito e non applicabile.
art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale)
Protegge la fede pubblica quando la menzogna è resa a pubblico ufficiale in atto pubblico o a organi dello Stato: se l'induzione in errore avviene mediante attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa a pubblico ufficiale, si configura il reato di cui all'art. 495, e non quello sussidiario di cui all'art. 494.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Reato riconosciuto nella pluralità delle condotte (es. fuga e resistenza) e valutato separatamente rispetto alle questioni di falsa attestazione/sostituzione di persona.
art. 444 e ss. c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti - patteggiamento)
Disciplina il rito del patteggiamento e la possibilità di applicare la pena su richiesta delle parti; la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione secondo i limiti e le condizioni previste dalle norme successive (art. 448 e 610 c.p.p.).
art. 610, co. 5-bis, c.p.p.
introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Prevede la procedura semplificata per dichiarare inammissibili i ricorsi avverso sentenze di patteggiamento salvo che il ricorso si fondi su motivi specifici (tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto). Ciò rende ammissibile il ricorso del patteggiante quando sussistono tali specifici vizi.
art. 448, co. 2-bis, c.p.p.
modificato dall'art. 1, co. 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Consente il controllo in Cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto nelle sentenze di patteggiamento se tale errore è manifesto o palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto modifiche procedurali (tra cui agli artt. 448 e 610 c.p.p.) che limitano l'ammissibilità dei ricorsi contro sentenze di patteggiamento, ma ammettono il ricorso per specifici motivi quali l'erronea qualificazione giuridica.
Massime di principio
- La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è norma sussidiaria e non si applica se l'attribuzione di false generalità consiste in un unico atto ricompreso in un più grave reato contro la fede pubblica (es. art. 495 c.p.); in tal caso l'art. 494 viene assorbito.
- Per configurare concorso materiale tra art. 494 e altra fattispecie contro la fede pubblica è necessario che vi siano azioni diverse e separate (pluralità di fatti); se invece si tratta di un unico fatto atto alla menzogna, si applica solo la fattispecie più grave.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando deduce motivi specifici previsti dall'art. 448 co.2-bis e dall'art. 610 co.5-bis c.p.p., tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, purché l'errore sia manifesto.
- Se l'errore di qualificazione del fatto è manifesto nella sentenza di patteggiamento, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza e trasmettere gli atti al giudice di merito per nuovo giudizio, perché l'errore rende il patto nullo e richiede la rinegoziazione o il nuovo processo.
- Nelle difese future, per ottenere l'assorbimento di una contestazione di sostituzione di persona è utile dimostrare che l'atto di dichiarare false generalità è un singolo atto unificato diretto ai pubblici ufficiali, privo di una distinta attività di falsificazione antecedente.
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