Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1922/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avuto particolare riguardo all'art. 10 “Studenti già iscritti” nella parte in cui consente solo l'esonero dalla frequenza obbligatoria delle lezioni delle materie oggetto di prova del “semestre filtro” e non consente l'ammissione soprannumeraria al corso di laurea opzionato; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e relativi atti applicativi, esiti degli esami, graduatorie nazionali e mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento, il complesso degli atti ministeriali e universitari disciplinanti l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, con particolare riferimento al semestre filtro, alle modalità di svolgimento e valutazione degli esami, alla penalizzazione delle risposte errate, ai criteri di formazione delle graduatorie, all’assegnazione dei posti e agli esiti individuali delle prove. Ha inoltre chiesto l’ammissione al corso prescelto, anche in soprannumero, e subordinatamente il risarcimento del danno. Le censure riguardavano, tra l’altro, l’illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 dopo lo svolgimento delle prove, la violazione dell’affidamento, della par condicio, dell’imparzialità, della ragionevolezza, della legalità e del buon andamento, la mancata assegnazione dei posti rimasti vacanti, il mancato riconoscimento di strumenti compensativi per la disabilità, il mancato arrotondamento del voto di Biologia da 17,7 a 18, l’erroneità del sistema delle coorti rispetto alla sommatoria dei punteggi, la violazione dell’anonimato delle prove, il contrasto con il d.lgs. n. 71/2025 e con la relativa legge delega, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevole la prognosi sui motivi. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l’inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito tre sufficienze, organizzando i candidati in coorti e preservando la priorità di chi aveva rispettato le condizioni originarie; tale disciplina bilancia l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento e della par condicio. Ha escluso che il sistema delle coorti dovesse essere sostituito dalla sommatoria dei punteggi, perché ciò avrebbe stravolto le regole originarie. Ha ritenuto non dimostrato il diritto della ricorrente alla riassegnazione di posti vacanti, rilevando la carenza di interesse in assenza della deduzione di un punteggio sufficiente e richiamando la necessità della prova di resistenza. Ha escluso che gli strumenti compensativi richiesti potessero tradursi in un vantaggio indebito e ha rilevato l’impossibilità, nei test nazionali predisposti senza preventiva conoscenza da parte della commissione d’aula, di verificare l’incidenza di formulari, mappe o altri strumenti sui quesiti. Ha ritenuto legittimo il mancato arrotondamento del voto di Biologia, poiché l’arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 rileva solo per la carriera dello studente e non per il superamento dell’esame o la graduatoria. Ha escluso una violazione non irrilevante dell’anonimato, considerando le modalità di raccolta, sigillatura e rilevazione informatica dei compiti. Ha ritenuto rispettati i principi del d.lgs. n. 71/2025, poiché l’ammissione è subordinata al conseguimento dei CFU richiesti e alla collocazione utile, mentre il D.M. n. 1115/2025 disciplina il recupero dei crediti mancanti. Ha reputato generiche e non manifestamente fondate le questioni costituzionali ed eurounitarie. Ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00 per le spese della fase cautelare in favore del Ministero. Contestualmente ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, da effettuare entro venti giorni, con deposito della prova entro i successivi dieci, a pena di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La concessione della misura cautelare richiede presupposti non ravvisati dal TAR, anche alla luce della prognosi sommaria sfavorevole sulle censure.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di condanna in forma specifica e subordinatamente al risarcimento, non accolti nella fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La disciplina primaria subordina l’ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 non deroghi a tali principi.

  • art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025

    L’arrotondamento previsto opera ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell’esame né sulla formazione della graduatoria.

  • art. 4 D.M. n. 1115/2025

    Individua criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti.

  • art. 11 preleggi

    Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non fonda la censura proposta contro la disciplina ministeriale.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le forme necessarie a garantire il contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha giustificato l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, insieme al GDPR, quale base per la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per l’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Una modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria concorsuale può essere ritenuta legittima, in sede cautelare, quando non travolge integralmente le condizioni originarie, preserva la posizione di chi le ha rispettate e ordina gli altri candidati secondo fasce o coorti correlate alla maggiore o minore prossimità ai requisiti originari, realizzando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra copertura dei posti, affidamento e par condicio.
  • La pretesa di ottenere l’assegnazione di posti rimasti vacanti richiede la deduzione e la dimostrazione di una concreta utilità conseguibile, secondo la posizione del candidato e il punteggio posseduto; non è sufficiente invocare in via generale lo scorrimento a favore dei soli ricorrenti, poiché resta necessario il superamento della prova di resistenza.
  • Gli strumenti compensativi nelle prove selettive devono essere rapportati sia alla disabilità sia alla tipologia della prova e non possono attribuire un vantaggio competitivo. Nei test nazionali predisposti senza conoscenza preventiva dei quesiti da parte della commissione d’aula, l’ammissione di formulari, mappe o schemi può essere esclusa quando non sia possibile verificarne l’incidenza sulle risposte.
  • L’arrotondamento previsto dalla disciplina della carriera universitaria non si estende automaticamente al superamento degli esami o alla formazione della graduatoria, quando la lex specialis stabilisca soglie e punteggi distinti.
  • La violazione dell’anonimato di una prova selettiva produce effetti invalidanti soltanto quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della procedura; la mera possibilità astratta di associare un codice al candidato non basta se le modalità di raccolta, sigillatura e correzione rendono non plausibile l’alterazione dei risultati.
  • La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve indicare le generalità dei destinatari e rispettare modalità idonee a garantire l’effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.