Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di truffa (fatto commesso a Termoli il 5/10/2015). Due motivi principali: 1) nullità per mancata e/o insufficiente dichiarazione di assenza dell'imputato in udienza (art. 420-bis c.p.p.), sicché il giudizio sarebbe stato instaurato senza valido rapporto processuale e sarebbero mancate le notifiche successive; 2) vizio per il fatto che l'imputato in primo grado era assistito da difensore d'ufficio e non ha potuto nominare un difensore di fiducia, con conseguente impossibilità di eccepire la presunta nullità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza impugnata reca data 16/06/2020 (deposito 24/07/2020); la Corte aveva fissato un termine di deposito in 60 giorni ma il ricorso è stato depositato il 04/11/2020, oltre il termine utile (45 giorni successivi al giorno conclusivo della sospensione feriale, fissato al 02/09/2020). La Corte ha altresì rilevato la manifesta infondatezza dei motivi dedotti (assenza di allegazione degli atti e mancanza di specificazione della presunta nullità), ritenendo che la presunta costituzione regolare del rapporto processuale e la possibilità per il difensore d'ufficio di chiedere termini o di eccepire non siano state adeguatamente contestate. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.
Norma che individua i motivi per il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non rispettano il criterio di autosufficienza richiesto e che, comunque, siano manifestamente infondati.
art. 420-bis c.p.p.
Regola la declaratoria di assenza dell'imputato e le condizioni per proseguire il giudizio in sua assenza. La Corte ha osservato che, pur se il verbale non fosse descrittivo, il ricorrente non ha dimostrato vizi di notifica o l'impossibilità a presenziare, per cui non è provata la nullità invocata.
art. 62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta nei gradi di merito (richiamata nella motivazione di conferma della condanna).
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato per colpa del ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha irrogato euro 3.000.
D.L. 137/2020 art. 23 c. 8
Norma che ha consentito il trattamento del giudizio con contraddittorio scritto; la vicenda è stata trattata con modalità previste dall'emergenza normativa richiamata.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Richiamata in merito ai criteri per valutare la colpa che giustifica l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione devono essere calcolati con attenzione rispetto alla sospensione feriale: la tardività determina inammissibilità automatica.
- Quando si deduce una nullità per assenza o per difetti di notifica, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre allegare e/o trascrivere gli atti (verbali, atti di notifica) che provino la nullità.
- La mera constatazione che il verbale non descriva dettagli non è di per sé sufficiente: chi impugna deve spiegare quale vizio concreto sarebbe intervenuto e dimostrare la regolarità o meno delle notifiche.
- La presenza di un difensore d'ufficio non vale automaticamente a precludere la possibilità di eccepire vizi processuali; il difensore può chiedere termini per preparare la difesa e sollevare eccezioni: bisogna documentare l'impossibilità concreta di farlo.
- Le censure generiche o non supportate da documenti saranno ritenute manifestamente infondate e il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche con condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale verificare e documentare rigorosamente ogni profilo procedurale che si contesta (notifiche, verbali, richieste di termini), altrimenti si rischia non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche.
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