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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22238/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva che la Corte di appello aveva erroneamente escluso dall'accertamento della continuazione uno dei quattro giudicati perché la pena risultava estinta dall'indulto; sosteneva inoltre che il giudice del rinvio non aveva rispettato la ratio decidendi dell'annullamento impugnato, omettendo di valutare la rilevanza strutturale del sequestro di persona (commesso in periodo prossimo all'ingresso nel sodalizio "Tuareg") ai fini della continuità del disegno criminoso e avendo applicato criteri in contrasto con l'indirizzo delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'operatività dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dall'accertare la continuazione anche con riguardo a pene estinte per effetto dell'indulto, perché il riconoscimento della continuazione incide su effetti ulteriori (recidiva, sospensione condizionale, ecc.). Ha inoltre richiamato il vincolo per il giudice del rinvio di riesaminare liberamente il materiale probatorio conformandosi ai principi espressi dalla Corte, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; utilizzata per inquadrare i reati contestati nell'ambito dell'associazione 'Tuareg' e rilevante ai fini dell'accertamento della continuità del disegno criminoso.

  • art. 3, comma 1, legge 16 marzo 2006, n. 146

    Riferimento normativo collegato alla disciplina applicata ai reati connessi ad associazioni di tipo mafioso; richiamato come parte della qualificazione dei fatti giudicati.

  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Norma relativa a specifiche fattispecie di reato (richiesta per inquadrare i reati valutati nella sentenza di revisione); utilizzata per delineare i capi di imputazione considerati nella continuità.

  • art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma in materia di armi richiamata per i reati relativi alla detenzione illecita di armi; rilevante nella valutazione della continuità con i fatti associativi.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice deve valutare la continuazione anche in relazione a pene già espiate o estinte (es.: per indulto): l'accertamento della continuazione è rilevante per effetti successivi come recidiva o concessione di benefici.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il vincolo conformativo in caso di annullamento; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alla ratio decidendi della Cassazione, riesaminando il materiale probatorio senza ripetere il percorso logico censurato.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite (c.d. "Gargiulo")

    Orientamento giurisprudenziale richiamato come criterio interpretativo per valutare la rilevanza del sequestro di persona quale fatto prossimo all'ingresso nel sodalizio e, quindi, nella verifica della programmazione e della continuità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • L'estinzione della pena per effetto dell'indulto non esclude l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione: il giudice deve valutare la continuazione anche per reati le cui pene siano estinte, perché ciò incide su recidiva, dichiarazioni di abitualità/professionalità e concessione di benefici.
  • Dopo l'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare compiutamente il materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice annullato, salvo non ripetere il percorso logico già censurato: pertanto deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione e motivare in concreto la valutazione sulla continuità.
  • Nel valutare la continuità tra reati anteriori e successivi vanno considerati non solo elementi di programmazione diretta ma anche fatti 'prossimi' temporalmente e sintomaticamente rilevanti (es. sequestro commesso in periodo prossimo all'ingresso nel sodalizio), soprattutto se richiamati da precedente giurisprudenza consolidata.
  • Il giudice non può escludere a priori rilevanti precedenti estinti per indulto: deve verificare concretamente se l'indulto abbia o meno effetti pratici sulla vicenda esecutiva e sui profili sanzionatori e ostativi relativi a future misure o qualificazioni (recidiva, sospensione condizionale, ecc.).

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