Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo in parte l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari limitatamente al capo 48) (detenzione ai fini di spaccio di cocaina ricevuta da Luzzi Giovanni). Il ricorrente contestava: 1) la contraddittorietà e carenza motivazionale nella valutazione dei gravi indizi per il capo 48) rispetto ai capi 49)-58), lamentando che gli stessi elementi (intercettazioni, assenza di sequestri, assenza di conferme da parte degli acquirenti) erano stati valutati in modo difforme; criticava inoltre la mancata indicazione della quantità/qualità della sostanza e la non esclusione dell'ipotesi di uso personale; 2) l'illogicità della misura cautelare (arresti domiciliari) in presenza di attività lavorativa regolare dal 2012 e della valutazione precedente del GIP che aveva escluso esigenze cautelari ritenendo la condotta occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi per il capo 48), valorizzando intercettazioni ambientali non criptiche dalle quali emergeva che Romeo si riforniva abitualmente di cocaina da Luzzi, il rapporto stretto e di collaborazione con Luzzi, l'esistenza di attività di spaccio e l'ammontare dei pagamenti riportati. La differente valutazione rispetto ai capi 49)-58) è stata giustificata dalla minore attendibilità e dalla natura criptica di alcune captazioni in quei fascicoli, non sovrapponibili temporalmente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha considerato i precedenti specifici, la rilevante operatività e i pagamenti come indici di pericolosità; l'attività lavorativa regolare del ricorrente non ha neutralizzato tali esigenze. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevanza del concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la figura del reato contestato in concorso con Luzzi
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: il capo 48) è stato qualificato alla luce di tale disposizione come detenzione ai fini di spaccio di cocaina
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata implicitamente dalla difesa in ordine alla possibile ipotesi di uso personale; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse destinazione alla rivendita
art. 273 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione delle intercettazioni; richiamata nella censura sulla valutazione della "droga parlata" e sull'esigenza di rigorosa analisi del contenuto intercettato
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione probatoria delle intercettazioni; la Corte distingue tra linguaggio criptico (richiedente maggior rigore) e intercettazioni ambientali chiare, ritenendo applicabile la seconda nel caso di specie
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari: il Tribunale ha motivato l'esigenza cautelare sulla base della pericolosità e del quadro indiziario
art. 275 cod. proc. pen.
Valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte ha delimitato il proprio controllo alla verifica della congruenza e adeguatezza della motivazione del Tribunale del riesame
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina delle spese processuali: risultando rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della comunicazione per gli adempimenti esecutivi a seguito della definitività della decisione: la cancelleria è tenuta agli adempimenti indicati
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti esecutivi a seguito della decisione definitiva: richiamato per gli atti successivi all'ordinanza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla in sede di legittimità soprattutto l'adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice del merito; non riesamina i fatti ex novo.
- Intercettazioni ambientali chiare e non criptiche possono costituire indizio valido di detenzione e cessione di stupefacenti anche in assenza di sequestro, purché il giudice le valorizzi con adeguata motivazione.
- La cosiddetta "droga parlata" richiede maggior rigore valutativo se il linguaggio è allusivo o criptico; se invece le conversazioni sono esplicite e coerenti con altri elementi, possono sorreggere una misura cautelare.
- Differente trattamento tra capi imputazione è giustificabile quando il quadro probatorio non è sovrapponibile tra le singole contestazioni (ad es. diverse epoche o diversa chiarezza delle captazioni).
- La presenza di una regolare attività lavorativa non è di per sé sufficiente ad escludere esigenze cautelari se permangono indizi di rilevante operatività criminale e precedenti specifici.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su intercettazioni, la difesa deve indicare concretamente le ragioni di inattendibilità o le alternative ricostruttive più credibili; mere affermazioni generiche di contraddittorietà hanno scarsa efficacia in Cassazione.
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