Cassazione Penale, Ordinanza n. 26865/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., di reati definiti con tre diverse sentenze irrevocabili: una per lesioni personali, una per associazione di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato, e una per tentato omicidio aggravato e detenzione illegale di armi e munizioni. La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la continuazione nonostante l'asserita identità del modus operandi, l'omogeneità strutturale dei fatti e la comune area territoriale di riferimento, e si invocava anche l'art. 125 c.p.p. per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, con argomentazioni di fatto logiche e non manifestamente illogiche. La doglianza difensiva mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base normativa del vincolo della continuazione tra reati
art. 671 c.p.p.
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 125 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di motivazione del provvedimento
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
dedotta violazione di legge sostanziale come motivo di ricorso per cassazione
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
dedotto vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse richiede una verifica in fatto delle modalità concrete di commissione, della genesi dei fatti e del loro collegamento, non essendo sufficiente una mera evocazione di analogie generiche tra i reati.
- Quando il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo coerente e logico l'esclusione della continuazione, il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo salto logico o una manifesta illogicità della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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