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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20819/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo primo ricorso in cassazione (ord. 17/03/2023). Denuncia plurime doglianze, tra cui: inesistenza di prova della sua presenza il 5 maggio 2015 nel terreno oggetto di perquisizione; impossibilità materiale di curare le coltivazioni perché impiegato a tempo pieno a Briatico; richiesta di perizia sui tempi di crescita della cannabis ritenuta omessa; omissione di pronuncia della Corte d'appello su eccezioni relative al contenuto di due intercettazioni telefoniche del 10/04/2015; e, in generale, travisamento delle risultanze processuali e violazioni di norme procedurali (citando anche artt. 125, comma 3 c.p.p. e le norme sostanziali sul narcotraffico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: ha ritenuto che il ricorrente abbia reiterato questioni già esaminate in appello e nel precedente ricorso di legittimità, in gran parte costituite da valutazioni di merito insindacabili in sede straordinaria; ha precisato che l'errore prospettato è di natura valutativa e non un errore di fatto emendabile con l'art. 625-bis; non è stata dimostrata la decisività di eventuali errori di fatto ipotizzati. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria. Motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte d'appello ha riqualificato il reato associativo richiamando il comma 6 dell'art. 74; la norma è stata applicata per inquadrare la partecipazione all'attività di coltivazione/produzione di marijuana.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale utilizzata per la contestazione e la condanna relativa alla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio invocato dal ricorrente: la Corte ha ricordato che il ricorso per errore di fatto è ammesso solo per errori materiali o di percezione decisivi e documentabili e non per valutazioni di merito.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non decisive, quindi non idonee a modificare l'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione se esistesse o meno 'assenza di colpa' nella determinazione dell'inammissibilità: la Corte non ha rilevato i presupposti per esonerare il ricorrente dalle spese e dalla sanzione.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio limitato: è ammissibile solo per errori di percezione o materiali chiaramente dimostrabili e decisivi per l'esito; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito.
  • Le questioni già dedotte e rigettate in appello o in precedente ricorso di legittimità, se riproposte senza elementi nuovi e concreti, sono considerate reiterative e portano all'inammissibilità.
  • Per contestare il contenuto o il 'travisamento' di intercettazioni occorre allegare elementi oggettivi (registrazioni o trascrizioni comparative) che dimostrino in modo incontestabile la difformità, e dimostrare che tale difformità sia decisiva.
  • Se si ritiene necessaria una consulenza tecnica (perizia sui tempi di coltivazione, ecc.), la richiesta va adeguatamente motivata e formulata già nei gradi precedenti; l'omessa acquisizione della prova deve essere dimostrata come decisiva per la decisione.
  • Le doglianze generiche relative all'impossibilità materiale di compiere una condotta (es. lavoro fuori sede) devono essere provate con elementi precisi e confrontati con le risultanze processuali; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo che ricorrano specifiche ragioni di 'assenza di colpa' nella proposizione dell'impugnazione.

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