Cassazione Penale, Sentenza n. 20819/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo primo ricorso in cassazione (ord. 17/03/2023). Denuncia plurime doglianze, tra cui: inesistenza di prova della sua presenza il 5 maggio 2015 nel terreno oggetto di perquisizione; impossibilità materiale di curare le coltivazioni perché impiegato a tempo pieno a Briatico; richiesta di perizia sui tempi di crescita della cannabis ritenuta omessa; omissione di pronuncia della Corte d'appello su eccezioni relative al contenuto di due intercettazioni telefoniche del 10/04/2015; e, in generale, travisamento delle risultanze processuali e violazioni di norme procedurali (citando anche artt. 125, comma 3 c.p.p. e le norme sostanziali sul narcotraffico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: ha ritenuto che il ricorrente abbia reiterato questioni già esaminate in appello e nel precedente ricorso di legittimità, in gran parte costituite da valutazioni di merito insindacabili in sede straordinaria; ha precisato che l'errore prospettato è di natura valutativa e non un errore di fatto emendabile con l'art. 625-bis; non è stata dimostrata la decisività di eventuali errori di fatto ipotizzati. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria. Motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte d'appello ha riqualificato il reato associativo richiamando il comma 6 dell'art. 74; la norma è stata applicata per inquadrare la partecipazione all'attività di coltivazione/produzione di marijuana.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale utilizzata per la contestazione e la condanna relativa alla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio invocato dal ricorrente: la Corte ha ricordato che il ricorso per errore di fatto è ammesso solo per errori materiali o di percezione decisivi e documentabili e non per valutazioni di merito.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non decisive, quindi non idonee a modificare l'esito.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione se esistesse o meno 'assenza di colpa' nella determinazione dell'inammissibilità: la Corte non ha rilevato i presupposti per esonerare il ricorrente dalle spese e dalla sanzione.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio limitato: è ammissibile solo per errori di percezione o materiali chiaramente dimostrabili e decisivi per l'esito; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Le questioni già dedotte e rigettate in appello o in precedente ricorso di legittimità, se riproposte senza elementi nuovi e concreti, sono considerate reiterative e portano all'inammissibilità.
- Per contestare il contenuto o il 'travisamento' di intercettazioni occorre allegare elementi oggettivi (registrazioni o trascrizioni comparative) che dimostrino in modo incontestabile la difformità, e dimostrare che tale difformità sia decisiva.
- Se si ritiene necessaria una consulenza tecnica (perizia sui tempi di coltivazione, ecc.), la richiesta va adeguatamente motivata e formulata già nei gradi precedenti; l'omessa acquisizione della prova deve essere dimostrata come decisiva per la decisione.
- Le doglianze generiche relative all'impossibilità materiale di compiere una condotta (es. lavoro fuori sede) devono essere provate con elementi precisi e confrontati con le risultanze processuali; mere affermazioni non sono sufficienti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo che ricorrano specifiche ragioni di 'assenza di colpa' nella proposizione dell'impugnazione.
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