Sentenza del 10/11/2015 n. 4804 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - TRUST AUTODICHIARATO - Beneficiari titolari di mera aspettativa giuridica - Presupposto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha accolto la tesi del contribuente, ritenendo che l'atto istitutivo del trust autodichiarato non produca, di per sé, un arricchimento patrimoniale attuale ed effettivo. La mera aspettativa dei beneficiari non è sufficiente a far sorgere il presupposto dell'imposta. L'imposizione può operare solo al momento dell'effettivo trasferimento dei beni o dell'attribuzione patrimoniale ai beneficiari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'atto istitutivo di un trust autodichiarato, nel quale il disponente conserva formalmente la titolarità dei beni assumendo anche il ruolo di trustee. I beneficiari disponevano soltanto di una mera aspettativa giuridica, senza acquisire immediatamente beni, diritti o un concreto incremento patrimoniale. Il ricorrente ha quindi sostenuto che, in assenza di un trasferimento effettivo e di un arricchimento attuale, non fosse ancora integrato il presupposto impositivo dell'imposta di registro.
Massime di principio
- La mera istituzione di un trust autodichiarato, senza trasferimento sostanziale dei beni a soggetti diversi dal disponente, non determina necessariamente un arricchimento patrimoniale tassabile.
- La posizione del beneficiario titolare di una semplice aspettativa giuridica non equivale all'acquisizione attuale di un diritto o di un patrimonio e, da sola, non integra il presupposto impositivo.
- Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando si realizza l'effettivo trasferimento dei beni o l'attribuzione concreta del vantaggio patrimoniale, non soltanto quando viene formalmente istituito il trust.
- In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale dell'atto deve concentrarsi sugli effetti patrimoniali reali e attuali, evitando di basarsi esclusivamente sulla struttura formale del trust o sulla sua istituzione.
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