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Sentenza

Sentenza n. 4126/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2161/2024 emessa in data 23 aprile 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano n. 2161/2024, recante il riconoscimento del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico e la condanna del Ministero all'assegnazione della carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza lamentando l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il loro diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa, e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e della possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non poteva essere equiparata a una procura apposta in calce al ricorso: il deposito telematico congiunto della copia informatica della procura cartacea e del ricorso nativo digitale non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi idonei a individuare specificamente la controversia, né dimostra che essa sia stata conferita prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere conferita soltanto in vista della notificazione o del deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché i difensori dei ricorrenti erano assenti alla camera di consiglio e avevano implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve indicare elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    Il deposito telematico congiunto della copia informatica della procura cartacea e dell'atto non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia e non dimostra, di per sé, la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando i difensori, presenti in udienza o camera di consiglio, siano assenti e abbiano così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare una procura speciale mancante o generica quando la disciplina processuale amministrativa la configura come requisito di ammissibilità esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di rinnovazione della procura non opera, secondo la decisione, quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere originariamente.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non è accordabile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    L'obbligatorietà della difesa tecnica giustifica la richiesta di un adempimento specifico e diligente nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente determinato la controversia, indicando l'oggetto del ricorso e gli elementi necessari a collegare la volontà del mandante allo specifico giudizio; una procura redatta su foglio separato e priva di tali elementi è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura cartacea separata, successivamente digitalizzata e depositata o notificata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale, non beneficia automaticamente del regime della procura apposta in calce: il deposito congiunto non supplisce alla genericità della procura e non prova che il mandato sia anteriore o coevo alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., quando il requisito non sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per la scelta dell'indirizzo interpretativo meno prudente quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano parametri orientativi o indirizzi alternativi che consentivano alla parte di adottare una condotta processuale cautelativa.
  • Quando il rilievo d'ufficio viene formulato in udienza o camera di consiglio e i difensori delle parti non sono presenti, l'assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio e non impone necessariamente l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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