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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10545/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, nell'ambito di una procedura d.o.c.f.a. da loro stessa attivata, aveva rettificato il classamento dell'immobile attribuendolo alla categoria A/1 (abitazione signorile) anziché A/2. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'impugnazione dei contribuenti, ritenendo: a) tardive le eccezioni dell'Agenzia sull'uso improprio della procedura d.o.c.f.a., perché formulate oltre il termine di costituzione; b) carente la motivazione dell'avviso, limitata a un generico richiamo a verifiche e a metodologia comparativa, senza specificazione delle caratteristiche dell'immobile né degli immobili comparati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione sull'uso improprio della procedura non fosse eccezione in senso stretto ma mera difesa; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR omesso di considerare la prova della correttezza del classamento; 3) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990, perché l'avviso sarebbe stato sufficientemente motivato in presenza di procedura d.o.c.f.a.; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che il classamento era già stato attribuito nel 2009 e non era mutato lo stato dei luoghi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ha rigettato o assorbito gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. In particolare, ha ritenuto che il richiamo all'uso improprio della procedura d.o.c.f.a. fosse utilizzato dall'Ufficio non per mutare il contenuto dell'atto in sede processuale, ma per sostenere la legittimità del provvedimento già adottato; inoltre ha affermato che, in tema di classamento fondato su d.o.c.f.a., quando non vi sia una diversa ricostruzione in fatto da parte dell'Amministrazione, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, specie in presenza di un precedente classamento non impugnato e dell'assenza di modifiche dell'immobile. Il secondo motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito, e il quarto è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali in relazione alla qualificazione delle difese e all'obbligo di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio devono essere proposte tempestivamente nelle controdeduzioni; le mere difese restano proponibili

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta ripartizione e assoluzione dell'onere probatorio, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata

  • art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000

    in materia di motivazione degli atti tributari, l'obbligo motivazionale va calibrato in base alla specificità del caso, specie nella procedura d.o.c.f.a.

  • art. 3 legge n. 241 del 1990

    richiamato come parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la deduzione dell'uso improprio di una procedura attivata dal contribuente può integrare una mera difesa, se è finalizzata soltanto a sostenere la legittimità dell'atto già emesso, e non una eccezione in senso stretto preclusa dalla tardiva costituzione dell'Ufficio.
  • In tema di classamento catastale conseguente a procedura d.o.c.f.a., l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi dell'unità immobiliare e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto prospettati dal contribuente e la divergenza riguardi solo una diversa valutazione tecnica.
  • Se l'Amministrazione non opera una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella del contribuente, non è necessario un apparato motivazionale particolarmente analitico su verifiche interne o immobili comparativi; al contrario, una motivazione più approfondita è richiesta solo quando l'Ufficio disattenda specifici elementi di fatto indicati dal privato.
  • La presenza di un precedente classamento definitivo e l'assenza di modifiche dello stato dell'immobile attenuano ulteriormente l'onere motivazionale gravante sull'Ufficio nel successivo avviso di riclassamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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