Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale per omesso versamento di contributi consortili relativi alle annualità 2011-2013. In primo grado il ricorso della contribuente viene accolto; in appello la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello del consorzio, ritenendo illegittima la pretesa contributiva per la mancata dimostrazione del beneficio fondiario e valorizzando l’assenza del piano generale di bonifica e le criticità nella formazione del perimetro di contribuenza. Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, per avere la CTR riconosciuto la prova del piano di classifica e delle spese, ma negato la prova del beneficio; (2) violazione della disciplina regionale toscana in materia di bonifica, sostenendo che la CTR abbia erroneamente ravvisato un’inerzia imputabile agli organi consortili per la mancata indizione delle elezioni e la mancata formazione del piano generale di bonifica; (3) violazione delle norme sulla bonifica e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la presunzione di debenza del contributo e posto a carico del consorzio la prova del beneficio; (4) ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto decisiva la mancanza del piano generale di bonifica e l’illegittima delimitazione del perimetro di contribuenza pur a fronte della prova dell’inclusione degli immobili nel perimetro e della valutazione del beneficio nel piano di classifica.
La decisione
La Corte dichiara infondato il primo motivo, osservando che nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c. non è più deducibile il vizio di motivazione illogica o contraddittoria come nullità ai sensi del n. 4. Respinge poi congiuntamente gli altri motivi, affermando che, in materia di contributi di bonifica, la presunzione di debenza opera solo se vi sia un piano di classifica approvato e l’inclusione dell’immobile nel relativo perimetro di contribuenza; in mancanza del piano generale di bonifica e di un perimetro validamente determinato, non opera la presunzione e resta onere del consorzio provare l’esistenza di concreti, diretti e specifici benefici per gli immobili. Poiché la CTR si è attenuta a tali criteri e il consorzio non ha dimostrato tali benefici, il ricorso viene integralmente rigettato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata; viene inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4) e n. 3)
Il vizio di motivazione illogica o contraddittoria non è più deducibile come nullità; è ammissibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
I proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica devono contribuire alla spesa delle opere di competenza statale non a totale carico dello Stato.
art. 3 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica e del territorio gravato dall’onere contributivo avviene con decreto ministeriale.
art. 4 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, contenente il progetto di massima delle opere e le direttive fondamentali degli interventi.
art. 17 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
È richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina dei contributi consortili e del riparto degli oneri nella bonifica.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il riparto dell’onere della prova: la presunzione di debenza opera solo in presenza dei presupposti legali; in difetto, il consorzio deve provare il beneficio diretto e specifico.
art. 860 c.c.
Richiamato come base del presupposto impositivo dei contributi di bonifica, consistente nel vantaggio diretto e immediato per l’immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
L. Regione Toscana n. 34/1994
artt. 10, 47, comma 6, 52, 51, comma 8, 56, comma 3
La ricorrente denuncia la violazione della disciplina regionale sulla bonifica, ma la Corte ritiene non decisive le censure rispetto ai principi generali sul beneficio e sull’onere della prova.
L. Regione Toscana n. 47/2009
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina transitoria/organizzativa degli organi consortili.
L. Regione Toscana n. 8/2010
Richiamata dalla ricorrente nel medesimo contesto della disciplina regionale della bonifica.
L. Regione Toscana n. 47/2010
Richiamata dalla ricorrente per contestare il ragionamento della CTR sulla mancata indizione delle elezioni consortili e sulla formazione del piano.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, la debenza del tributo richiede il vantaggio diretto e immediato dell’immobile; tale presupposto può operare in via presuntiva solo se il piano di classifica è validamente approvato e l’immobile risulta incluso nel perimetro di contribuenza.
- Se il contribuente contesta l’assenza o l’invalidità del piano generale di bonifica o del perimetro di contribuenza, viene meno la presunzione di debenza e il consorzio deve provare in giudizio l’esistenza di concreti benefici specifici per i beni gravati.
- Il perimetro di contribuenza non coincide con l’intero comprensorio consortile: esso delimita soltanto l’area che trae beneficio dalle opere di bonifica e che, per questo, può essere assoggettata a contribuzione.
- La critica alla motivazione della sentenza è oggi deducibile nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non potendo essere riproposta come vizio di motivazione illogica o contraddittoria sotto il profilo della nullità.
- Ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, non è sufficiente dimostrare l’inclusione territoriale generica dell’immobile nel comprensorio: occorre la prova del beneficio fondiario concreto, diretto e specifico, ove manchino i presupposti legali della presunzione.
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