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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9168/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, adito ex art. 660 cod. proc. pen. per la conversione di una pena pecuniaria di 250 euro a carico di Riccardo Esposito, aveva ritenuto la pena estinta per il decorso del termine biennale di cui all'art. 460 cod. proc. pen. e restituito gli atti al PM. Il GIP di Chieti, dopo aver accolto la richiesta del PM di estinzione del reato, ha invece ritenuto che l'effetto estintivo fosse precluso dall'avvenuto inizio, nelle more, della procedura esecutiva e ha sollevato un conflitto analogo di competenza tra il proprio Ufficio e quello del Magistrato di sorveglianza di Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto insussistente perché la domanda non verteva sulla giurisdizione o sulla competenza (quale autorità dovesse decidere), bensì sul contenuto/merito del provvedimento. La Corte ha precisato che gli strumenti degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. sono destinati a risolvere conflitti di giurisdizione o competenza e non divergenze interpretative sul merito. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Napoli, evidenziando che, una volta che l'organo titolare del potere di decidere sull'estinzione ha assunto il suo provvedimento, l'altro giudice non può riaccertare incidentalmente la stessa estinzione; eventuali censure sull'interpretazione del giudice dell'esecuzione devono essere esperite con ricorso per cassazione nei modi ordinari.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. proc. pen.

    procedura di conversione della pena pecuniaria adita dalla Procura

    norma che consente di rivolgersi al Magistrato di sorveglianza per la conversione della pena pecuniaria; nel caso concreto ha giustificato l'intervento del Magistrato di sorveglianza di Napoli

  • art. 460 cod. proc. pen.

    termine biennale di estinzione della pena pecuniaria

    la Corte rileva che la questione dell'estinzione per decorso del termine biennale è al centro della controversia; l'art. 460 è stato applicato dal Magistrato di sorveglianza per dichiarare l'estinzione, ma la valutazione sull'eventuale preclusione dell'effetto estintivo per avvio di esecuzione è questione di merito che non si risolve con il rimedio del conflitto di competenza

  • art. 28, comma 1, lett. b) e art. 30 cod. proc. pen.

    norme sul conflitto di competenza

    le norme disciplinano la risoluzione dei conflitti relativi alla giurisdizione o alla competenza degli organi giudiziari; non sono idonee a risolvere divergenze sul contenuto del provvedimento (merito)

  • art. 28, comma 2 cod. proc. pen. (inciso sui casi analoghi)

    la Corte precisa che neppure il richiamo ai 'casi analoghi' nel comma 2 consente di trasformare lo strumento come mezzo per dirimere conflitti di merito; la rubrica del capo V conferma la finalità limitata a conflitti di giurisdizione/competenza

  • Capo V, Titolo I, Libro I cod. proc. pen.

    rubricato "conflitti di giurisdizione e di competenza"

    la collocazione normativa indica che gli artt. 28 e seguenti sono riservati ai conflitti di giurisdizione e di competenza e non possono essere impiegati per risolvere divergenti interpretazioni sul merito dei provvedimenti

Massime di principio

  • I rimedi previsti dagli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. sono destinati esclusivamente a controversie sulla giurisdizione o sulla competenza tra organi giudiziari; non sono utilizzabili per risolvere divergenze sul contenuto o sul merito dei provvedimenti.
  • Se due autorità competenti ciascuna per un segmento della procedura danno interpretazioni diverse (es. estinzione della pena vs. preclusione dell'effetto estintivo per avvio esecuzione), la questione sostanziale resta una questione di merito: l'organo titolare del potere decisionale principale vincola l'altro e la sua decisione potrà essere impugnata con i mezzi ordinari (es. ricorso per cassazione).
  • Quando il magistrato dell'esecuzione (o l'organo titolare del potere di decidere in via principale) ha adottato un provvedimento, l'altro giudice non può riaccertare incidentalmente l'avvenuta estinzione di una pena già decisa; la via corretta per contestare l'interpretazione è il rimedio impugnatorio ordinario.
  • In pratica, per evitare 'stasi' procedurali occorre riattivare il procedimento presso l'organo competente per la conversione dopo la pronuncia dell'organo dell'esecuzione; le divergenze interpretative si dirimono poi nei gradi e rimedi previsti dal codice.

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