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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10446/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta da un'associazione massonica, in persona del proprio legale rappresentante, per ottenere il riconoscimento della proprietà e la consegna dell'atto costitutivo originario dell'ente, denominato "Bolla di Fondazione", custodito in una cassetta di sicurezza presso una banca e cointestata al ricorrente e ad altri soggetti, già collaboratori del precedente rappresentante dell'associazione. In primo grado la domanda era stata respinta per ritenuta carenza di legittimazione attiva; la Corte d'appello ha invece ritenuto provata l'identità sostanziale tra l'ente che aveva agito e quello proprietario del documento, valorizzando la continuità della rappresentanza nel tempo e la documentazione sulla riunificazione tra associazioni massoniche. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge e delle norme sulla individuazione del soggetto agente, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe colto la questione dell'esatta denominazione dell'associazione attrice; 2) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che nell'atto introduttivo mancava l'indicazione del codice fiscale, elemento che, secondo il ricorrente, mostrerebbe la diversità tra l'associazione indicata in citazione e quella che avrebbe conferito il mandato di custodia; 3) omesso esame di documenti relativi alla riunificazione tra associazioni, dai quali il ricorrente deduceva che il Morace rappresentasse una diversa associazione e che la "Bolla di Fondazione" non fosse confluita nel patrimonio dell'ente risultante; 4) omesso esame di documenti relativi alla presunta espulsione di un altro cointestatario della cassetta, sostenendo che nell'unico statuto esistente non esistesse un potere autonomo di espulsione del rappresentante. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava in realtà a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sull'identità dell'associazione e sulla sua legittimazione ad agire; ha osservato che il ricorrente, costituitosi in proprio, aveva contestato non la nullità della citazione, ma la titolarità del rapporto controverso in capo all'associazione attrice, e che la Corte d'appello aveva logicamente ricostruito la continuità dell'ente proprietario del documento. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, ma comunque inammissibili: la seconda perché il mancato inserimento del codice fiscale non era fatto decisivo per identificare un'associazione non riconosciuta; la terza perché si risolveva in una diversa lettura delle prove documentali, senza indicare un fatto storico decisivo omesso; la quarta perché la questione dell'espulsione era estranea all'oggetto del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore sia dell'associazione controricorrente sia dei controricorrenti eredi, liquidate per ciascuna parte in Euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    L'azione proposta è stata qualificata come azione di rivendicazione: l'attore deve allegare e dimostrare la proprietà del bene e la propria titolarità del rapporto controverso per ottenere la restituzione del documento.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo se l'attore abbia previamente allegato i fatti storici a fondamento della proprietà; non può sostituire l'onere di allegazione e prova nella rivendica.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, quindi non scrutinabili in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non è sufficiente la mera critica della valutazione delle prove o la richiesta di diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 163 c.p.c.

    La mancanza di alcuni dati identificativi nell'atto introduttivo non è stata ritenuta, nel caso concreto, decisiva ai fini dell'identificazione dell'associazione non riconosciuta e della sua legittimazione.

  • art. 7 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di denominazione e identificazione dell'ente, ma la Corte ha escluso che la questione fosse decisiva ai fini della titolarità del bene rivendicato.

  • art. 2564 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'importanza della denominazione, ma non ritenuto decisivo per escludere l'identità sostanziale dell'associazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore deve allegare e dimostrare la propria proprietà sul bene e la corrispondenza tra il soggetto che agisce e il titolare del diritto vantato; il convenuto può utilmente contestare la legittimazione attiva solo sul piano della titolarità sostanziale, non con mere obiezioni formali sulla denominazione.
  • Il principio di non contestazione non esonera l'attore dall'onere di allegare i fatti costitutivi della proprietà, né consente di colmare la mancanza di una corretta deduzione del rapporto proprietario.
  • In cassazione, la censura che formalmente invoca la violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'identificazione di un'associazione non riconosciuta, la sola omissione di dati formali nell'atto introduttivo non è di per sé decisiva, se la complessiva documentazione consente di ricostruire la continuità soggettiva dell'ente.
  • Questioni estranee all'oggetto della domanda, o non coltivate specificamente come decisivi profili di impugnazione, non possono fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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