Ordinanza n. 1825/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di esclusione datata 6 giugno 2026 - emessa dalla CUC Nolana recante la esclusione della ricorrente dalla gara europea a procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale anni 2026-2027, 2027/2028 - 2028/2029 per il Comune di Arzano” (CIG -OMISSIS-); Del provvedimento o parere del RUP del Comune di Arzano con il quale si propone/dispone l'esclusione dalla gara d'appalto della ricorrente; Del provvedimento di escussione della polizza provvisoria disposta dalla S.A. a carico della ricorrente; Della determinazione di scorrimento della graduatoria e di aggiudicazione (ancorché provvisoria o definitiva) disposta in favore della ditta controinteressata di cui si ignora estreme e contenuto, nonché dei relativi verbali di gara nella parte in cui sanciscono tale subentro, di cui non si conoscono gli estremi esatti ma i cui effetti risultano gravemente lesivi per la deducente e di cui, si ignorano, ancora una volta estremi e contenuto; Di ogni altro atto propedeutico o connesso a quelli impugnati e che ledono gli interessi della ricorrente. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato, e per il subentro, con espressa RICHIESTA di conseguire l'ammissione alla procedura di gara e l'immediata stipula del contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per grave illecito professionale, escussione della garanzia provvisoria, scorrimento della graduatoria e aggiudicazione a un'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione di esclusione del 6 giugno 2026 e gli atti connessi relativi alla gara per il servizio di refezione scolastica del Comune di Arzano, nonché l'eventuale contratto, domandando l'ammissione alla procedura, il subentro e la declaratoria di inefficacia del contratto. L'esclusione è stata motivata dalla ritenuta inaffidabilità professionale dell'operatore, in ragione della decadenza dall'aggiudicazione di un precedente servizio, del rigetto dei ricorsi giurisdizionali relativi, della condanna penale del legale rappresentante ai sensi dell'art. 356 c.p. e di una precedente esclusione da altra gara della CUC per un diverso Comune. Il ricorso cautelare ha contestato la rilevanza e l'attualità di tali vicende ai fini del grave illecito professionale, anche in relazione al decorso del termine triennale e alla valutazione della stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le censure non fossero prima facie assistite da adeguata fondatezza, considerato che la stazione appaltante aveva svolto motivate valutazioni sulla complessa vicenda posta a fondamento del giudizio di inaffidabilità professionale. Il Collegio ha evidenziato che gli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 costituiscono un sistema unitario: l'art. 95 disciplina il grave illecito professionale quale causa di esclusione non automatica e rimette alla stazione appaltante la valutazione dell'affidabilità; l'art. 96 regola durata, obblighi dichiarativi e self-cleaning; l'art. 98 individua fattispecie, gravità e mezzi di prova. Ha inoltre ritenuto che, quando l'illecito professionale deriva da fatti penalmente rilevanti, il termine triennale di rilevanza non decorra dalla commissione del fatto, ma dall'esercizio dell'azione penale o, se anteriore, dall'adozione di una misura cautelare personale o reale, poiché è da tale momento che la vicenda acquista consistenza processuale valutabile dalla stazione appaltante. Escluso il fumus, il periculum non è stato favorevolmente apprezzato. La trattazione del merito è stata fissata al 7 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione.
artt. 95, 96 e 98 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni devono essere lette come un sistema unitario in materia di grave illecito professionale: l'art. 95 prevede una causa di esclusione non automatica e la valutazione dell'affidabilità; l'art. 96 disciplina durata, obblighi dichiarativi e self-cleaning; l'art. 98 individua fattispecie, gravità e mezzi di prova.
art. 356 c.p.
La condanna penale del legale rappresentante è stata considerata tra gli elementi rilevanti nella valutazione dell'inaffidabilità professionale dell'operatore economico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Gli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 devono essere interpretati congiuntamente come un sistema unitario sul grave illecito professionale: la stazione appaltante deve valutare in concreto l'affidabilità dell'operatore, nel rispetto delle regole sulla durata della causa di esclusione, sugli obblighi dichiarativi, sulle misure di self-cleaning, sulle fattispecie rilevanti, sulla gravità e sui mezzi di prova.
- Quando il grave illecito professionale deriva da fatti penalmente rilevanti, il termine triennale di rilevanza previsto dall'art. 96 d.lgs. 36/2023 decorre dall'esercizio dell'azione penale oppure, se anteriore, dall'adozione di una misura cautelare personale o reale, e non dalla mera commissione del fatto.
- La valutazione della stazione appaltante sull'affidabilità professionale dell'operatore può fondarsi sulla considerazione complessiva e motivata di più vicende, tra cui la decadenza da una precedente aggiudicazione, l'esito dei relativi contenziosi, una condanna penale del legale rappresentante e una precedente esclusione da altra gara.
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