Sentenza n. 1090/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie agli assistiti, applicando il solo ticket se dovuto, per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata operante nell'ambito della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività secondo il budget e la continuità del servizio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che l'obbligo avrebbe imposto l'erogazione di prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. È stata prospettata la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, assumendo che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa limitasse la misura ai soggetti pubblici; nonché carenza di presupposto e sviamento, in quanto il Piano regionale 2019-2021 richiamato dalla delibera avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Ha richiamato il principio dispositivo applicabile al processo amministrativo: a fronte dell'espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l'andamento complessivo del processo e la mancata attività difensiva della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite derivante dai volumi e dal tetto di spesa programmati; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta per l'improcedibilità del ricorso.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Norma regionale richiamata dalla ricorrente; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa per l'imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto al credito e al carattere sostanzialmente espropriativo dell'obbligo; la censura non è stata esaminata.
Intesa Stato-Regioni 28 febbraio 2019, rep. atti n. 28/CSR
Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità agli erogatori privati della disciplina contestata; il TAR non ha deciso la questione.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto processuale, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; non costituisce oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo trova applicazione il principio dispositivo: se la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere svolta mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a. e, quando l'interesse sia venuto meno, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
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