Sentenza n. 222/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2025 in data 20 febbraio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 122/2025, concernente l’attribuzione di € 4.000,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 7 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al docente € 4.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione del giudicato, documentandone il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, considerata la definitività della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione, l’integrale mancata esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, limitatamente agli adempimenti sostanziali dovuti, inclusa l’attribuzione di € 4.000,00 mediante la Carta elettronica, oltre agli accessori previsti dalla sentenza del giudice ordinario. Ha invece dichiarato inaccoglibile la parte relativa alle spese del giudizio ordinario, distratte in favore del difensore, poiché il relativo credito appartiene personalmente ed esclusivamente all’avvocato antistatario, unico legittimato a chiederne il pagamento e l’esecuzione; nel caso concreto il difensore non aveva agito in proprio. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza quando l’Amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale vincolante.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi abbia adempiuto, purché siano documentati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento.
- In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Quando la sentenza abbia disposto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari appartiene personalmente ed esclusivamente al difensore; il cliente non è legittimato a intimarne il pagamento né a chiederne l’esecuzione in sede di ottemperanza, salvo che il difensore agisca in proprio.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso autonomo per l’attività commissariale, in assenza di una diversa previsione.
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