Cassazione Penale, Ordinanza n. 04488/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i giudici di merito, del furto aggravato di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, contestando: 1) la violazione degli artt. 441 e 522 c.p.p. per l'asserita erronea configurazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la contestazione richiamasse invece la diversa aggravante della destrezza e non consentisse di desumere in modo chiaro l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; 2) la violazione degli artt. 545-bis c.p. e 58 l. 689/1981, nonché il vizio di motivazione, per il diniego delle pene sostitutive; 3) la violazione degli artt. 53, 58 e 59 l. 689/1981, con ulteriore vizio motivazionale in relazione al rigetto delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la descrizione fattuale dell'imputazione rendeva agevolmente ricavabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, essendo specificato che la bicicletta era parcheggiata nelle immediate adiacenze di una filiale bancaria; ha inoltre rilevato che le doglianze difensive sulla pretesa mancanza di comprensione dell'accusa erano generiche. Quanto ai motivi sulle pene/sanzioni sostitutive, li ha disattesi osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego valorizzando la consolidata propensione a delinquere e i plurimi precedenti, anche specifici, dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 c.p.
L'aggravante può ritenersi contestata e configurabile quando, dalla descrizione concreta del fatto, risulti che la cosa era esposta alla pubblica fede; la qualificazione non dipende solo dall'indicazione formale della norma richiamata.
art. 441 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per dedurre una violazione della contestazione, ma il motivo è stato respinto perché il fatto era descritto in modo sufficientemente puntuale.
art. 522 c.p.p.
La mancata o erronea individuazione della norma violata non determina nullità se la descrizione del fatto consente piena comprensione dell'addebito e non comprime il diritto di difesa.
art. 545-bis c.p.
Invocato in relazione al diniego delle pene sostitutive, ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sul punto.
art. 53 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa sui presupposti delle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla valutazione negativa della personalità dell'imputato e dei precedenti.
art. 58 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa; la Corte ha ribadito che la valutazione per le sanzioni sostitutive segue i criteri prognostici collegati agli indici dell'art. 133 c.p.
art. 59 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa insieme agli altri articoli sulle sanzioni sostitutive, senza che la censura sia stata accolta.
art. 133 c.p.
I precedenti penali e la propensione a delinquere sono indici rilevanti ai fini del giudizio prognostico sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive.
art. 625 c.p.
La Corte ha valorizzato la descrizione concreta del fatto per ritenere integrata l'aggravante relativa alla cosa esposta alla pubblica fede.
Massime di principio
- In tema di contestazione dell'accusa, la valutazione deve concentrarsi sulla descrizione concreta del fatto, più che sulla mera indicazione delle norme di legge richiamate: se il fatto è descritto in modo puntuale, l'erronea o mancata indicazione dell'articolo non determina nullità salvo effettiva compressione del diritto di difesa.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può ritenersi validamente contestata e configurabile quando la narrazione dell'imputazione consenta di comprendere che la cosa era lasciata in un luogo accessibile alla collettività o comunque esposta al rischio tipico della pubblica fede.
- Le doglianze di aspecificità della contestazione sono inammissibili o infondate se non indicano concretamente quale pregiudizio difensivo sia derivato dalla formulazione dell'imputazione.
- Il diniego delle pene o sanzioni sostitutive è legittimo quando il giudice di merito fondi il giudizio prognostico negativo su elementi rilevanti ex art. 133 c.p., come i precedenti penali e la dimostrata propensione a delinquere, senza necessità di una motivazione più analitica se la valutazione risulta coerente e congrua.
- La valutazione circa la concedibilità delle sanzioni sostitutive non è svincolata dalla personalità del condannato: la presenza di plurimi precedenti, soprattutto specifici, può da sola giustificare il rigetto del beneficio.
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