Sentenza del 05/06/2015 n. 11657 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato il diniego di rimborso del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, versato per il terzo trimestre 2006 in relazione a terre e rocce da scavo depositate presso il sito La Capannina. Ha sostenuto: l'esistenza di un giudicato esterno favorevole; la natura non rifiutosa delle terre, in quanto non inquinate e destinate al riutilizzo ambientale; la non qualificabilità del sito come discarica; nonché vizi di motivazione e violazioni delle norme in materia di terre e rocce da scavo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I primi due motivi sul giudicato esterno sono stati dichiarati inammissibili perché non contestavano l'effettiva ratio decidendi della CTR e, inoltre, per difetto di autosufficienza nella riproduzione dei documenti richiamati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le terre e rocce da scavo costituiscono rifiuti speciali, salvo che il contribuente dimostri il riutilizzo conforme alle condizioni, anche temporali e autorizzative, previste dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili perché fondati sull'asserita contaminazione dei materiali, mentre la CTR aveva deciso sulla mancata prova del riutilizzo. È stato quindi confermato il diniego di rimborso. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183 e 184, comma 3, lett. b)
"le terre e rocce di scavo costituiscono rifiuto speciale"
Le terre e rocce da scavo sono normalmente qualificate come rifiuti speciali, salvo il ricorrere e la prova delle condizioni che consentono il loro riutilizzo secondo la disciplina speciale.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186
"riutilizzate" secondo le regole impartite dalla norma
L'esclusione dalla disciplina dei rifiuti richiede la dimostrazione del riutilizzo effettivo, conforme alle prescrizioni normative, ai termini temporali e agli eventuali requisiti progettuali, autorizzativi e ambientali.
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 2, comma 1, lett. g), e 3, comma 2
Le disposizioni sono state invocate per contestare la qualificazione del sito come discarica, ma il relativo motivo è stato respinto; la destinazione autorizzata del sito e la mancata prova del riutilizzo hanno sostenuto l'assoggettamento al tributo.
D.Lgs. 5 maggio 1997, n. 22, artt. 7, comma 3, lett. b), e 8, comma 1, lett. f-bis), e L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17-19
Norme richiamate dal ricorrente nell'ambito della disciplina previgente sulle terre e rocce da scavo e sulla loro eventuale esclusione dal regime dei rifiuti; la questione è rimasta assorbita.
Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324
Il giudicato esterno può operare solo quando vi sia identità del presupposto sostanziale e giuridico della controversia; la mera identità delle parti e del tributo non è sufficiente se materiali e fatti risultano diversi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per violazione di legge o vizio motivazionale devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi e rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo o indicando in modo verificabile gli elementi probatori decisivi.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione del tributo sui materiali da scavo non basta affermare che il materiale è non contaminato o destinato a un futuro impiego: occorre provare il riutilizzo concreto, nei termini e con le autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile.
- Il deposito in un sito autorizzato o classificato come discarica costituisce un elemento rilevante per l'assoggettamento al tributo; la qualificazione può essere superata solo mediante una prova documentale puntuale della diversa funzione di riutilizzo.
- Nel giudizio sul rimborso, l'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione o dell'esclusione dal tributo grava sul contribuente che la invoca.
- Un precedente favorevole non produce automaticamente giudicato esterno in un'altra controversia: occorre dimostrare l'identità sostanziale dei fatti, dei materiali e del presupposto impositivo, non soltanto l'identità delle parti e dell'imposta.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale contestare esattamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata; motivi rivolti contro una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione sono inammissibili.
- Il richiamo a documenti e analisi non esaminati dal giudice deve essere specifico e autosufficiente, consentendo alla Corte di verificarne contenuto, produzione e decisività.
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