Sentenza n. 1082/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 86/2025 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per l’anno scolastico 2023-2024 e di una somma fino a 500 euro per l’anno scolastico 2024-2025. La domanda di ottemperanza è stata proposta perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era stata notificata all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito delle somme stabilite nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i presupposti dell’azione di ottemperanza l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale ulteriore presupposto procedurale verificato dal giudice prima di ordinare l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Sono richiamati dal titolo esecutivo quanto alle modalità e funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione, non viene spontaneamente eseguita, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l’esistenza del giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione; ove tali presupposti risultino accertati, può ordinare l’esecuzione entro un termine specifico.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’esecuzione qualora l’Amministrazione rimanga inerte dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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