Sentenza n. 4635/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 2755/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 9718/2024, pubblicata in data 18/06/2025, e notificata il 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il beneficio spettava a uno dei ricorrenti per complessivi € 2.000,00 relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e all'altra ricorrente per complessivi € 1.000,00 relativi agli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024. La sentenza ordinaria, notificata all'amministrazione il 22 gennaio 2025 e non impugnata, era divenuta irrevocabile. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna del Ministero all'adempimento, al pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, il titolo era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, se nel frattempo fosse decorso il termine biennale stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrebbe comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di adottare anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non possono impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 oltre accessori, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi all'obbligo risultante dal decisum.
- Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni integrano le condizioni per procedere all'esecuzione, ferma la verifica della tempestività dell'azione.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione esatta e integrale al titolo entro il termine fissato nella sentenza, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il giudicato riconosce una prestazione pecuniaria fruibile entro un determinato periodo e il termine di fruizione scade per inerzia imputabile all'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore monetario, con gli interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa trarre vantaggio dal proprio ritardo.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'assenza di uno specifico stanziamento, l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti al pagamento dovuto; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
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