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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39291/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua istanza diretta a dichiarare non esecutivo il decreto penale di condanna o, in subordine, a rimetterlo nei termini per impugnare lo stesso. In cassazione il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica del decreto penale sulla base della relata redatta dall'ufficiale giudiziario, lamentando che la relata sarebbe incompleta perché l'ufficiale non avrebbe barrato la casella che dichiara di non aver rinvenuto alcuno nel domicilio prima del deposito dell'atto presso la casa comunale. In precedenza, nel giudizio di esecuzione, l'istante aveva invece contestato l'omessa comunicazione dell'avvenuto deposito; il giudice dell'esecuzione aveva invece accertato la regolarità della notificazione per compiuta giacenza e l'invio della comunicazione di deposito, e aveva ritenuto inammissibile la richiesta di riammissione nei termini in mancanza dell'indicazione di quando il ricorrente fosse venuto a conoscenza del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché il motivo proposto in sede di legittimità (vizio nella relata di notifica) non era stato dedotto nel giudizio di merito e implicava verifiche sui documenti originali; ciò violerebbe l'obbligo di non sollevare in cassazione questioni diverse da quelle già dedotte in sede di appello/merito (art. 606, comma 3, ultimo periodo c.p.p.). Per effetto dell'art. 616, comma 1 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"

    La Corte ha applicato la norma nel senso che il ricorso per cassazione non può sollevare questioni di diritto che non siano già state dedotte in sede di merito/incidenti, anche quando la decisione impugnata è del giudice dell'esecuzione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in via equitativa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato nella misura indicata in dispositivo (euro 3.000).

  • art. 569 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimenti normativi citati dalla regola di ammissibilità di cui all'art. 606 c.3 come eccezioni previste per il ricorso per cassazione; la sentenza li menziona a supporto del principio di devoluzione limitata della materia alla cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 (Badalamenti)

    Costante indirizzo secondo cui, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta al giudice di merito; conferma l'applicabilità del divieto di introdurre nuovi profili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevati nuovi motivi di impugnazione non dedotti nel giudizio di merito (anche nell'incidente di esecuzione); occorre proporre nel merito tutte le doglianze che si intendono poi portare in cassazione.
  • Le contestazioni sulla correttezza formale della relata di notifica (es. caselle non barrate) spesso richiedono verifica degli originali e sono profili di fatto/documentale: tali censure vanno sollevate tempestivamente in sede di merito e documentate.
  • Per ottenere la riammissione nei termini per impugnare un decreto penale è necessario indicare con precisione quando si è venuti a conoscenza dell'atto; l'assenza di tale indicazione può rendere improcedibile la richiesta di restitutio in integrum.
  • Se il giudice di merito accerta la regolarità della notifica (es. compiuta giacenza e comunicazione di deposito), il relativo accertamento è resistente al sindacato in cassazione se la censura non è stata precedentemente dedotta e istruita.
  • Se emergono nuovi elementi di fatto o nuovi profili giuridici non prospettati in precedenza, la strada corretta è proporre una nuova istanza nel giudizio di esecuzione (o un nuovo incidente), non introdurre direttamente il motivo in cassazione.
  • Il ricorrente rischia, in caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende: valutare preliminarmente la fondatezza procedurale dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione.

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