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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18409/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione di un assegno bancario (oltre €32.000). Il ricorso denunciava: insufficiente prova del dolo e della consapevolezza della provenienza delittuosa (artt. 533, 535, 192 c.p.p.); errata esclusione dell'assoluzione/beneficio ex art. 131-bis c.p.; difetto di correlazione fra imputazione e sentenza (artt. 521, 522, 178 lett. c) c.p.p.); errata quantificazione del trattamento sanzionatorio e automatica applicazione della recidiva nonostante precedente unico e datato, mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.; vizi di motivazione sollevati in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, reiterativi o privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte di appello è stata ritenuta avere motivato coerentemente l'affermazione di responsabilità: la mancanza di giustificazione per il possesso di un assegno non trasferibile di rilevante importo è elemento idoneo a fondare il dolo della ricettazione; la determinazione della pena è congrua rispetto alla gravità e all'importo; l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, è stata esclusa conformemente alla giurisprudenza (il danno è rappresentato dall'importo del titolo); la recidiva è stata correttamente valutata sulla base dei precedenti e della continuità criminosa (anche con riferimento a precedenti per truffa e a sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). È stata respinta anche la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma procedurale (modalità speciali di svolgimento del processo) seguita nell'esame del ricorso.

  • artt. 533, 535, 192 c.p.p.

    Invocati dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria e la sussistenza del dolo; nella motivazione si rileva che tali censure non superano i limiti di ammissibilità e non dimostrano l'assenza di consapevolezza della provenienza delittuosa.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato come causa di esclusione della punibilità/beneficio più favorevole; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto nel caso concreto.

  • artt. 521, 522, 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamati in relazione alla presunta difformità fra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei necessari riferimenti concreti per sostenere un vizio di mancata corrispondenza.

  • artt. 133, 99, 152, 69, 62-bis c.p.

    Richiamati in ordine al trattamento sanzionatorio e alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e la commisurazione della pena alla gravità del fatto e al valore del titolo.

  • art. 648 c.p., quarto comma

    L'attenuante speciale relativa al danno patrimoniale è stata esclusa perché, secondo giurisprudenza richiamata, nel caso di assegni circolari/bancari già compilati il 'danno' è rappresentato dall'importo recato dal titolo e non dal mero valore cartaceo.

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamati quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere consentiti, non reiterativi e dotati della specificità richiesta; la Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi difformi da tali requisiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

  • Sez. 2, n. 9280 del 14/05/1991 (giurisprudenza, Battaglia, Rv. 187935)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della nozione che, nella ricettazione di assegni bancari già compilati, il danno patrimoniale deve essere valutato sull'importo riportato dai titoli.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione per precisare che precedenti penali risultanti anche da sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) possono incidere nella valutazione della recidiva e della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere ammessi dalla legge e specifici: censure generiche, reiterative o introdotte per la prima volta senza devoluzione in grado di appello sono inammissibili (artt. 581 e 591 c.p.p.).
  • Nelle ipotesi di ricettazione di titoli già compilati (assegni, circolari), il possesso ingiustificato di un titolo di elevato importo può costituire elemento idoneo a inferire la consapevolezza dell'illiceità della provenienza.
  • L'attenuante speciale per il danno patrimoniale nella ricettazione di assegni non si limita al valore 'cartaceo' del modulo: la giurisprudenza valuta il danno in funzione dell'importo riportato sul titolo.
  • La recidiva può essere riconosciuta anche se i precedenti comprendono sentenze di patteggiamento, quando emergano continuità e maggiore pericolosità dal comportamento criminoso.
  • Le richieste di benefici ex art. 131-bis richiedono prova dei presupposti (esiguo danno, minima offensività, assenza di utilità): se tali condizioni non risultano dimostrate il beneficio può essere negato.
  • Contestazioni sul vizio di motivazione o sulla discrepanza fra capo di imputazione e sentenza devono essere articolate con riferimenti precisi agli atti e ai passaggi decisionali altrimenti vengono respinte come generiche.
  • Questioni di bilanciamento delle circostanze non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.

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