Cassazione Penale, Sentenza n. 18409/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione di un assegno bancario (oltre €32.000). Il ricorso denunciava: insufficiente prova del dolo e della consapevolezza della provenienza delittuosa (artt. 533, 535, 192 c.p.p.); errata esclusione dell'assoluzione/beneficio ex art. 131-bis c.p.; difetto di correlazione fra imputazione e sentenza (artt. 521, 522, 178 lett. c) c.p.p.); errata quantificazione del trattamento sanzionatorio e automatica applicazione della recidiva nonostante precedente unico e datato, mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.; vizi di motivazione sollevati in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, reiterativi o privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte di appello è stata ritenuta avere motivato coerentemente l'affermazione di responsabilità: la mancanza di giustificazione per il possesso di un assegno non trasferibile di rilevante importo è elemento idoneo a fondare il dolo della ricettazione; la determinazione della pena è congrua rispetto alla gravità e all'importo; l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, è stata esclusa conformemente alla giurisprudenza (il danno è rappresentato dall'importo del titolo); la recidiva è stata correttamente valutata sulla base dei precedenti e della continuità criminosa (anche con riferimento a precedenti per truffa e a sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). È stata respinta anche la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata per indicare la forma procedurale (modalità speciali di svolgimento del processo) seguita nell'esame del ricorso.
artt. 533, 535, 192 c.p.p.
Invocati dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria e la sussistenza del dolo; nella motivazione si rileva che tali censure non superano i limiti di ammissibilità e non dimostrano l'assenza di consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 131-bis c.p.
Invocato come causa di esclusione della punibilità/beneficio più favorevole; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto nel caso concreto.
artt. 521, 522, 178 lett. c) c.p.p.
Richiamati in relazione alla presunta difformità fra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei necessari riferimenti concreti per sostenere un vizio di mancata corrispondenza.
artt. 133, 99, 152, 69, 62-bis c.p.
Richiamati in ordine al trattamento sanzionatorio e alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e la commisurazione della pena alla gravità del fatto e al valore del titolo.
art. 648 c.p., quarto comma
L'attenuante speciale relativa al danno patrimoniale è stata esclusa perché, secondo giurisprudenza richiamata, nel caso di assegni circolari/bancari già compilati il 'danno' è rappresentato dall'importo recato dal titolo e non dal mero valore cartaceo.
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamati quale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere consentiti, non reiterativi e dotati della specificità richiesta; la Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi difformi da tali requisiti.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Sez. 2, n. 9280 del 14/05/1991 (giurisprudenza, Battaglia, Rv. 187935)
Giurisprudenza richiamata a sostegno della nozione che, nella ricettazione di assegni bancari già compilati, il danno patrimoniale deve essere valutato sull'importo riportato dai titoli.
art. 444 c.p.p.
Richiamato nella motivazione per precisare che precedenti penali risultanti anche da sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) possono incidere nella valutazione della recidiva e della pericolosità sociale.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere ammessi dalla legge e specifici: censure generiche, reiterative o introdotte per la prima volta senza devoluzione in grado di appello sono inammissibili (artt. 581 e 591 c.p.p.).
- Nelle ipotesi di ricettazione di titoli già compilati (assegni, circolari), il possesso ingiustificato di un titolo di elevato importo può costituire elemento idoneo a inferire la consapevolezza dell'illiceità della provenienza.
- L'attenuante speciale per il danno patrimoniale nella ricettazione di assegni non si limita al valore 'cartaceo' del modulo: la giurisprudenza valuta il danno in funzione dell'importo riportato sul titolo.
- La recidiva può essere riconosciuta anche se i precedenti comprendono sentenze di patteggiamento, quando emergano continuità e maggiore pericolosità dal comportamento criminoso.
- Le richieste di benefici ex art. 131-bis richiedono prova dei presupposti (esiguo danno, minima offensività, assenza di utilità): se tali condizioni non risultano dimostrate il beneficio può essere negato.
- Contestazioni sul vizio di motivazione o sulla discrepanza fra capo di imputazione e sentenza devono essere articolate con riferimenti precisi agli atti e ai passaggi decisionali altrimenti vengono respinte come generiche.
- Questioni di bilanciamento delle circostanze non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
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