Cassazione Penale, Sentenza n. 13801/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il ricorrente contestava: (1) la mancata prova che le condotte delittuose avessero prodotto profitti tali da farlo rientrare nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 (ovvero che vivesse abitualmente dei proventi delittuosi); (2) la sproporzione e mancata motivazione dell'obbligo di soggiorno, poiché i reati contestati (commessi tramite inserzioni pubblicitarie e contatti telefonici) non avrebbero avuto un effettivo collegamento con il territorio giustificativo della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esistenza di plurimi procedimenti (alcuni con condanne irrevocabili) dal 2018 al 2022, l'assenza di redditi leciti nello stesso periodo e la natura lucrogenetica dei reati, elementi che dimostrano l'attualità della pericolosità e la fruttuosità delle condotte. Sul secondo motivo ha ritenuto che la questione attiene a valutazioni di fatto e di motivazione che non sono sindacabili in sede di legittimità (il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge): la conferma dell'obbligo di soggiorno rientra nella valutazione di merito sulla idoneità della misura a contenere la pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b)
La norma legittima misure di prevenzione basate sulla pericolosità generica quando il soggetto posti in una categoria di delitto che presenti tre requisiti: reiterazione temporale (commessi abitualmente), effettiva produzione di profitti e che tali profitti costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito. La Corte ha applicato questi requisiti ritenendoli provati dai precedenti e dall'assenza di redditi leciti.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione personali alla sola violazione di legge; questioni valutative e di merito (motivazione sui fatti) non sono sindacabili in sede di legittimità.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019 (richiamata)
Richiama i criteri di legittimità per l'applicazione di misure basate sul giudizio di pericolosità generica, confermando la necessità di precisi elementi di fatto e di motivazione per i tre requisiti richiesti dall'art. 1, lett. b).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (Zangrillo, Rv. 280145)
Specifica i tre requisiti (abitualità, produzione di profitti, rilevanza dei profitti come fonte di reddito) e il rilievo della necessità che il giudice di merito dia adeguata motivazione collegando elementi di fatto a tali requisiti.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione di misure basate sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. b) è necessario che il giudice di merito documenti e motivi i tre requisiti: reiterazione temporale delle condotte, concreta produzione di profitti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito.
- La mera commissione di reati contro il patrimonio non basta automaticamente: serve un'adeguata ricostruzione fattuale che colleghi le condotte all'effettiva lucrosità e alla dipendenza economica del soggetto da tali proventi.
- Le impugnazioni in Cassazione contro misure di prevenzione sono limitate a profili di diritto (violazione di legge). Critiche che concernono apprezzamenti di fatto o la valutazione della motivazione del giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare con successo l'imposizione dell'obbligo di soggiorno è necessario dimostrare, già in sede di merito o d'appello, con riferimenti e prove specifiche, l'assenza del nesso funzionale tra le condotte e il territorio o la manifesta sproporzione dell'obbligo rispetto allo scopo preventivo; in Cassazione tali profili non possono essere riesaminati se espressi in termini puramente valutativi.
- Nelle difese preventive è strategico produrre prove concrete di redditi leciti, documentazione sull'assenza di profitti delittuosi o elementi che sminuiscano l'attualità della pericolosità, e contestare puntualmente le motivazioni del giudice indicandone la decisività e la specifica violazione di legge quando possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13651/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13655/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13658/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13659/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13660/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →