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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge che i motivi investivano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il profilo circostanziale, formulati in modo generico e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, perché non introducono censure specifiche su errori di diritto o vizi rilevanti, ma si limitano a reiterare questioni già motivate e disattese con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riguardanti la dosimetria della pena e le circostanze fossero generici e meramente ripetitivi di questioni già valutate dai giudici di merito, i cui argomenti sono stati giudicati giuridicamente corretti, coerenti con le risultanze processuali e privi di manifeste incongruenze logiche. All'inammissibilità consegue l'applicazione delle statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio circostanziale devono essere specifiche e formulare un effettivo vizio di legittimità; non è sufficiente riproporre valutazioni di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata affronta puntualmente le censure difensive con argomenti giuridicamente corretti e logicamente coerenti, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono gli effetti processuali previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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