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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27255/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, decidendo in sede di appello camerale avverso sentenza resa con rito abbreviato, aveva rideterminato la pena a seguito di richiesta dell'imputato di concordato in appello, con rinuncia ai motivi di merito e mantenimento della sola richiesta di trattamento sanzionatorio più favorevole. L'accusa di merito riguardava la detenzione illecita, finalizzata alla cessione a terzi, di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, in quantità complessiva rilevante e suddivisa anche in dosi, fatto commesso in data 13 ottobre 2022. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica, ex art. 129 c.p.p., della ricorrenza di cause di proscioglimento, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a formule di stile senza considerare la dedotta mancanza di prova dell'elemento soggettivo; 2) violazione di legge per omessa traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, lamentando che la Corte d'appello avesse celebrato l'udienza ritenendo corretta la costituzione delle parti nonostante la sua assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel caso di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi di merito, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e aspecifico il secondo motivo, affermando che nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria e che, se detenuto per altra causa, spetta all'imputato manifestare tempestivamente la volontà di comparire e chiedere specificamente la traduzione; in mancanza, il giudice non deve disporla. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione e per l'aumento di pena a titolo di reato continuato

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per detenzione illecita di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato per il concordato in appello; in tale ipotesi, a seguito di rinuncia ai motivi di merito, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    evocato come parametro del dovere di immediato proscioglimento; la Corte afferma che, nel caso di concordato in appello con rinuncia ai motivi, non sussiste un obbligo di motivazione specifica sulla sua insussistenza

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintetica indicazione dei motivi di ricorso

  • art. 598-bis c.p.p.

    citato in relazione al giudizio camerale di appello e alle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022

  • art. 599 c.p.p.

    interpretato nel senso che, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, il legittimo impedimento dell'imputato rileva solo se questi chieda di partecipare all'udienza

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato rinuncia ai motivi attinenti al merito e mantiene soltanto richieste sul trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
  • L'effetto devolutivo dell'impugnazione è delimitato dai motivi non rinunciati: se la parte limita il thema decidendum alla sola pena, il controllo del giudice si arresta a tale profilo.
  • Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria di per sé; se l'imputato è detenuto per altra causa, egli deve comunicare tempestivamente la volontà di comparire e chiedere specificamente la traduzione.
  • La sola richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non basta a fondare il dovere di traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario un atto di volontà riconducibile all'imputato stesso.
  • In assenza di una specifica richiesta di partecipazione e di traduzione, non può configurarsi vizio per omessa traduzione né per mancato rinvio dell'udienza camerale di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della provaNullità processuale

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