Sentenza del 24/01/2017 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Catasto - classamento unità immobiliari - case di cura - caratteristiche oggettivedell'unità immobiliare necessità - sussiste - classificazione in categoria D - legittimità - sussiste - possesso dialtri immobili classificati in categoria B dal medesimo proprietario - irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il classamento catastale dell'immobile nella categoria D/4 (case di cura e ospedali), con rendita catastale di euro 36.821,00, sostenendo che l'assenza di fine di lucro e il classamento in categoria B/2 di altri immobili analoghi di sua proprietà avrebbero dovuto comportare l'inquadramento nella categoria ordinaria B/2. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione della decisione di primo grado e l'asserita natura ordinaria dell'edificio, assimilabile a una civile abitazione. L'Agenzia ha sostenuto che il classamento dovesse basarsi sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, dotato di strutture e destinazione assistenziale specifica, nonché non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il classamento in categoria D/4. Il giudice ha affermato che il classamento deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive, tipologiche e costruttive dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla natura giuridica del proprietario, dall'assenza di fine di lucro e dagli interessi pubblici perseguiti. È stata ritenuta irrilevante la diversa classificazione di immobili appartenenti alla stessa associazione ma situati in altre province, poiché le prassi locali non possono essere automaticamente estese ad altri territori. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 11 agosto 1939, n. 1249
Quadro generale delle categorie catastali, con distinzione tra B/2 "case di cura ed ospedali se non hanno fine di lucro" e D/4 "case di cura ed ospedali".
La ricorrente ha invocato la distinzione normativa tra immobili B/2 e D/4 in base al fine di lucro, ma il giudice ha ritenuto prevalente, ai fini del classamento concreto, la valutazione delle caratteristiche oggettive dell'immobile.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3
È richiamata con riferimento alla definitività dei precedenti classamenti, notificati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È indicato dalla ricorrente quale regolamento di riferimento per il classamento catastale; la decisione valorizza tuttavia la stima puntuale e l'analisi delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile.
Art. 10 della legge catastale
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento degli immobili di particolare natura nel gruppo D, ma la decisione non accoglie la tesi secondo cui l'assenza di lucro sarebbe di per sé decisiva.
Massime di principio
- Per il classamento catastale di una casa di cura rilevano principalmente le caratteristiche oggettive, tipologiche, costruttive e funzionali dell'immobile, non la natura giuridica del proprietario o l'assenza di fine di lucro.
- La categoria D/4 può essere legittima quando l'immobile è destinato a un'attività assistenziale specifica e non è utilizzabile per una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
- La diversa classificazione di immobili simili dello stesso proprietario non dimostra automaticamente l'erroneità del classamento: occorre confrontare concretamente ubicazione, caratteristiche edilizie, dotazioni e situazione della specifica zona censuaria.
- Le prassi catastali o le consuetudini locali non possono essere estese automaticamente da una provincia o zona censuaria a un'altra.
- Il fine di lucro può costituire un elemento considerabile, ma non prevale sulle caratteristiche reali dell'unità immobiliare quando queste evidenziano una destinazione speciale.
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