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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18893/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente di gestione)

La controversia

Una federazione del settore elettronica aveva chiesto alla SIAE, ai sensi della legge n. 241/1990, di poter visionare ed estrarre copia di documenti relativi agli importi versati dalle imprese per l'equo compenso per copia privata e alle dichiarazioni trimestrali presentate, allo scopo di valutare eventuali azioni contro operatori che avrebbero ottenuto un indebito vantaggio concorrenziale. A fronte del diniego, la federazione aveva adito il TAR chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego e l'ordine di esibizione. La SIAE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia non appartiene al giudice amministrativo, perché la propria attività, anche in materia di copia privata e gestione dei diritti d'autore, è disciplinata dal diritto privato e tutte le controversie sulle attività dell'ente sono devolute al giudice ordinario dall'art. 1, comma 2, l. n. 2/2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di giurisdizione, affermando che la controversia sull'accesso ai documenti detenuti dalla SIAE in relazione alla gestione dell'equo compenso per copia privata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto decisiva la previsione speciale dell'art. 1, comma 2, l. n. 2/2008, che assoggetta l'attività della SIAE al diritto privato e devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, nonché la natura privatistica dell'attività di intermediazione e gestione dei diritti d'autore dopo la liberalizzazione del settore. Le parti sono state quindi rimesse dinanzi al giudice ordinario per la riassunzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La nozione di pubblica amministrazione ai fini dell'accesso comprende anche soggetti privati limitatamente all'attività di pubblico interesse; la disciplina dell'accesso è il punto di partenza del quadro normativo, ma non prevale sulla disciplina speciale dettata per la SIAE.

  • art. 23 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; la Corte evidenzia che, per la SIAE, opera una disciplina speciale che ne esclude l'applicazione in chiave di giurisdizione amministrativa.

  • art. 25, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Le controversie sull'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo, salvo che una previsione di legge speciale deroghi al criterio generale.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.

    Attribuisce in via generale al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di accesso ai documenti amministrativi, ma la Corte valorizza la clausola di salvezza delle ulteriori previsioni di legge.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato come rito speciale per l'accesso, ma non viene applicato perché la controversia è attratta dalla giurisdizione ordinaria per effetto della disciplina speciale sulla SIAE.

  • art. 1, comma 2, L. 9 gennaio 2008, n. 2

    Costituisce la norma decisiva: qualifica la SIAE come ente pubblico economico a base associativa, stabilisce che la sua attività è disciplinata dal diritto privato e devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, salvo quelle tributarie.

  • art. 41 c.p.c.

    È il fondamento processuale del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla SIAE.

  • art. 10 c.p.a.

    È richiamato nel ricorso per il regolamento di giurisdizione nel processo amministrativo.

  • artt. 71 sexies, 71 septies, 71 octies L. 22 aprile 1941, n. 633

    Sono richiamati per descrivere la disciplina dell'equo compenso per copia privata, che la Corte considera oggi inserita in un'attività di gestione e intermediazione di natura privatistica.

  • art. 180 L. 22 aprile 1941, n. 633

    Come modificato dalla normativa attuativa della direttiva Barnier, è richiamato per evidenziare il contesto di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore.

  • d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35

    È valorizzato quale testo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, che ha aperto il mercato della gestione collettiva del diritto d'autore a soggetti concorrenti e ne conferma l'impronta privatistica.

  • d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in L. 4 dicembre 2017, n. 172

    È richiamato in relazione alla modifica dell'art. 180 L. d'autore nel quadro della liberalizzazione del settore.

  • art. 40 d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35

    È citato per affermare che l'attività di vigilanza nel settore è attribuita all'AGCOM, non alla SIAE.

  • art. 210 c.p.c.

    È indicato come strumento processuale eventualmente utilizzabile dinanzi al giudice ordinario per l'acquisizione di documenti.

  • art. 211 c.p.c.

    È indicato come strumento processuale eventualmente utilizzabile dinanzi al giudice ordinario per l'acquisizione di documenti.

  • art. 213 c.p.c.

    È indicato come strumento processuale eventualmente utilizzabile dinanzi al giudice ordinario per l'acquisizione di documenti.

  • art. 156-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

    È richiamato come norma speciale di esibizione e informazione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, utilizzabile davanti al giudice ordinario.

  • art. 6 dir. 2004/48/CE

    È evocata come direttiva enforcement alla base dell'art. 156-bis L.d.A., che consente l'ordine di esibizione o di informazioni.

  • art. 103 Cost.

    È richiamato per escludere che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sulla SIAE sia costituzionalmente irragionevole.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale devolve al giudice ordinario tutte le controversie concernenti l'attività di un ente e assoggetta tale attività al diritto privato, anche le controversie sull'accesso a documenti relativi a quella attività seguono la giurisdizione ordinaria, nonostante la disciplina generale dell'accesso amministrativo.
  • La clausola di attribuzione generale della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in materia di accesso opera solo in assenza di una diversa previsione di legge; la norma speciale può derogare al criterio generale e concentrare la cognizione davanti al giudice ordinario.
  • La qualificazione dell'attività dell'ente come privatistica, specie in un settore liberalizzato e concorrenziale, incide sul riparto di giurisdizione e rende coerente affidare al giudice ordinario anche le controversie relative all'acquisizione di informazioni e documenti.
  • In presenza di un rapporto di diritto privato sottostante, la tutela dell'accesso e dell'esibizione documentale può essere ricondotta agli strumenti probatori e cautelari del processo civile, inclusi gli ordini di esibizione e di informazioni previsti dal codice di rito e dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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