Sentenza n. 1335/2026 - Torino, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 133/2024, pubblicata il 24/04/2024, resa dal Tribunale di Asti, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 5.10.2024 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Asti il 11 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento di somme relative alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, passata in giudicato, che aveva liquidato in suo favore l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante il versamento di 2.000 euro, oltre agli interessi legali e all'eventuale differenza tra questi e la maggiore rivalutazione monetaria. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni nei pagamenti derivanti da titoli esecutivi era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata per la liquidazione del compenso professionale, con applicazione della dimidiazione e ulteriori riduzioni in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la rituale produzione del titolo in copia attestata conforme e la sua notificazione all'amministrazione soccombente consentono di verificare l'esistenza e l'efficacia del giudicato ai fini dell'esecuzione.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione ometta di eseguire il comando contenuto nel giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo, includendo gli accessori dovuti a titolo di interessi legali e, ove spettante, della differenza tra rivalutazione monetaria e interessi.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per compiere gli atti necessari all'esecuzione, anche con facoltà di delega.
- Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico e l'incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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