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Sentenza

Sentenza n. 2263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 500 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di primo grado era stata chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile che aveva condannato il Ministero a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza, nominando anche un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inottemperanza, ma aveva liquidato le spese processuali in euro 500, valorizzando il carattere seriale della controversia. L’appellante ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, sostenendo che l’importo fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari, e ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione di euro 1.189, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, elevandole da euro 500 a euro 800, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha rilevato che la liquidazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice e che, di regola, non richiede una specifica motivazione quando viene applicato il criterio della soccombenza. Tuttavia, tale discrezionalità non consente l’attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori ai valori tariffari applicabili, anche considerando le riduzioni previste dal D.M. n. 147/2022. La motivazione del TAR non è stata ritenuta apodittica, poiché la causa era oggettivamente non complessa e seriale; nondimeno, l’importo di euro 500 è stato giudicato non corretto e sostituito con la più equa liquidazione di euro 800, in coerenza con precedenti della stessa Sezione. La richiesta di euro 1.189 non è stata integralmente accolta. Le spese del grado d’appello sono state compensate, restando a carico del Ministero la refusione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento della pretesa alla costituzione della Carta elettronica, oggetto del giudicato civile da eseguire.

  • D.M. 147/2022

    I valori tariffari previsti dal decreto costituiscono il parametro per la liquidazione delle spese processuali; la liquidazione giudiziale può tener conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, ma non può scendere a importi meramente simbolici o comunque inferiori ai valori applicabili.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    Consente la riduzione dei valori tariffari nella liquidazione del compenso, senza legittimare una quantificazione irragionevolmente inferiore ai parametri risultanti applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice; una specifica motivazione è necessaria, in particolare, quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza o liquida le spese secondo criteri non immediatamente riconducibili all’esito della lite.
  • La considerazione del carattere seriale e della ridotta complessità della controversia può giustificare una riduzione della liquidazione rispetto ai valori ordinari, ma non consente di attribuire somme meramente simboliche o inferiori ai valori tariffari applicabili anche dopo le riduzioni previste dalla disciplina vigente.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare un equilibrio tra la discrezionalità giudiziale nella determinazione dell’importo e il divieto di svilire il compenso professionale mediante una quantificazione sproporzionatamente bassa.
  • In caso di accoglimento solo parziale dell’impugnazione sulla quantificazione delle spese, il giudice d’appello può riformare la liquidazione del primo grado senza riconoscere integralmente l’importo richiesto e può compensare le spese del grado d’appello, disponendo comunque la refusione del contributo unificato secondo l’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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