Cassazione Civile, Ordinanza n. 33994/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, dando atto dell'adesione della controricorrente. Ha escluso la liquidazione delle spese, proprio perché vi era adesione alla rinuncia, e ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano con sette motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal socio accomandatario e dai difensori. La controparte ha depositato memoria di adesione alla rinuncia. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., rilevando che ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre effetti nel giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità.
contributo unificato
il raddoppio non si applica nei casi di estinzione per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta nei modi prescritti e ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la necessità di provvedere sulle spese processuali.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipici espressamente previsti e non estensibile analogicamente all'estinzione del giudizio per rinuncia.
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