Sentenza n. 7185/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione il 30 dicembre 2025 e notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto notificato il 30 dicembre 2025 con cui la Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione aveva respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, riferendo che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela; tale circostanza è stata confermata dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR, previa audizione delle parti sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento in autotutela del diniego impugnato ha eliminato l'atto oggetto del gravame, facendo venire meno l'interesse attuale della ricorrente a una pronuncia di merito. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la base normativa indicata per la domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, quando elimina l'atto lesivo e rende non più attuale l'interesse del ricorrente alla decisione di merito, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., purché le parti siano previamente avvisate della possibile definizione immediata della controversia.
Come è indicizzato
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