Regolamento (UE) 2026/52
Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione, del 16 dicembre 2025, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce un quadro comune UE per calcolare in modo coerente il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione. L’obiettivo è rendere comparabili i risultati tra Stati membri, migliorare la trasparenza degli APE e sostenere la riduzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio. Il testo definisce principi su dati utilizzabili, superficie di riferimento, fasi del ciclo di vita, ripartizione delle emissioni energetiche e perimetro degli elementi da includere nel calcolo.
Modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 introducendo un quadro armonizzato dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, con riferimento al calcolo e alla comunicazione del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione nell’attestato di prestazione energetica (APE). Il quadro riguarda il settore dell’edilizia e la definizione nazionale di metodologie, dati, superfici e delimitazione degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche; gli Stati membri mantengono margini di adattamento, ma devono rispettare i requisiti minimi armonizzati. Possono essere escluse talune categorie di edifici esentate dall’obbligo di APE ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva, se lo Stato membro lo decide; per la verifica di valori limite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, gli Stati membri possono inoltre escludere alcune parti delle fasi del ciclo di vita o alcuni elementi.
Regolamento delegato (UE) 2026/52 – quadro UE per il calcolo nazionale del GWP nel ciclo di vita degli edifici
Il regolamento delegato interviene sulla direttiva (UE) 2024/1275 in materia di prestazione energetica nell’edilizia, sostituendone l’allegato III. La finalità è armonizzare a livello dell’Unione il calcolo del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, così da migliorare comparabilità, trasparenza e affidabilità dei dati riportati nell’attestato di prestazione energetica.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che gli Stati membri devono già provvedere affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’APE degli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275. In assenza di un quadro comune, potrebbero emergere difformità tra Stati membri e disparità di trattamento degli operatori economici; per questo la Commissione definisce un impianto uniforme fondato su metodologie riconosciute e su norme tecniche internazionali, in particolare EN 15978, tenendo conto anche del quadro Level(s) e della normativa UE sui prodotti da costruzione.
Ambito di applicazione e obiettivo operativo
Il quadro è destinato all’uso nazionale per il calcolo del GWP degli edifici di nuova costruzione e per la sua comunicazione nell’APE. Gli Stati membri conservano spazi di flessibilità, ma devono conformarsi a principi comuni su periodo di riferimento, dati, superficie di calcolo, fasi del ciclo di vita, perimetro degli elementi edilizi e modalità di rappresentazione dei risultati. È inoltre previsto che, per la verifica di eventuali valori limite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, gli Stati membri possano escludere alcune parti delle fasi del ciclo di vita o alcuni elementi, anche mediante coefficienti ponderati legati al momento di emissione durante il ciclo di vita.
Metodologia di calcolo e periodo di riferimento
Il GWP va calcolato su un periodo di studio di riferimento di 50 anni, considerato un orizzonte convenzionale utile per rendere comparabili i risultati. Il calcolo deve rispettare i requisiti minimi dell’allegato III e le parti pertinenti della norma EN 15978:2011, nonché eventuali norme successive in materia di sostenibilità delle costruzioni e metodo di calcolo della prestazione ambientale. Il testo chiarisce espressamente che il rinvio alla norma non equivale a una codificazione giuridica della stessa.
Dati utilizzabili e gerarchia delle fonti
La sezione sui dati introduce una gerarchia rigorosa per garantire accuratezza e affidabilità:
- in via prioritaria si usano i dati pubblicati ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 o del regolamento (UE) 2024/3110, cioè i dati di prodotto relativi agli effetti dei cambiamenti climatici desunti dalle dichiarazioni di prestazione e di conformità;
- se compatibili, si utilizzano anche i dati pubblicati in applicazione della normativa UE in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica;
- in mancanza, sono ammessi dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi per gruppi di prodotti, dati generici e valori standard.
Gli Stati membri devono adottare norme chiare e prudenziali per generare, aggiornare e pubblicare i dati generici e i valori standard, così da consentire il calcolo anche quando non siano disponibili dati specifici. Il regolamento incoraggia inoltre il riconoscimento, in tutti gli Stati membri, di dati affidabili e compatibili pubblicati altrove, per limitare la frammentazione del mercato.
Superficie di riferimento e trasparenza della misura
Il risultato del calcolo è espresso in kg CO2eq per m2 di superficie coperta utile. Gli Stati membri devono definire le modalità pratiche di applicazione della nozione di superficie coperta utile, che corrisponde alla superficie delle parti dell’edificio oggetto del calcolo e non si estende oltre l’involucro edilizio. La descrizione nazionale deve essere trasparente e coerente, idealmente ancorata agli standard IPMS o a standard equivalenti, per garantire comparabilità tra edifici e tra ordinamenti nazionali.
Fasi del ciclo di vita da considerare
L’allegato distingue le fasi del ciclo di vita obbligatorie e facoltative secondo la tabella 2. Sono obbligatorie le fasi:
- A1-A3: fornitura di materie prime, trasporto fino allo stabilimento produttivo, fabbricazione;
- A4-A5: trasporto al cantiere e processo di installazione;
- B1-B4: uso, manutenzione, riparazione e sostituzione;
- B6: consumo energetico durante l’utilizzo;
- C1-C4: smantellamento/demolizione, trasporto ai siti di trattamento, trattamento rifiuti, smaltimento;
- D1-D2: benefici/oneri oltre i confini del sistema, inclusi riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e risorse esportate.
Sono facoltative B5 (riqualificazione), B7 (consumo idrico durante l’utilizzo) e B8 (attività degli utilizzatori integrate nell’edificio non contemplate nelle altre voci). Per alcune fasi gli Stati membri possono limitare il calcolo ai soli dati disponibili a livello di prodotto o ricorrere a valori standard; quando le informazioni presentano più scenari, il risultato deve essere il più rappresentativo possibile del progetto, oppure può applicarsi uno scenario predefinito basato sul principio dello scenario peggiore.
Assegnazione delle emissioni energetiche e produzione in loco
La tabella 3 disciplina l’assegnazione delle emissioni incorporate connesse al consumo energetico dell’edificio e alla produzione di energia in loco. Gli Stati membri devono scegliere uno dei tre approcci indicati nella tabella (A, B1 o B2). Se adottano B1 o B2, devono rendere pubbliche le regole di assegnazione, indispensabili per il calcolo e coerenti con la prestazione energetica e con EN 15978.
Il regolamento richiede inoltre coerenza tra l’assegnazione delle emissioni incorporate e quella delle emissioni operative lungo tutte le fasi del ciclo di vita. La tabella richiama anche la ripartizione dell’impatto dell’energia esportata, che deve essere riportata nella fase D2.
Delimitazione degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche
Il perimetro materiale del calcolo è ampio e dettagliato. Il calcolo deve includere almeno gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche elencati nella tabella 4 al livello 2 nelle categorie "Scheletro" ed "Elementi interni"; gli Stati membri possono seguire gli esempi di dettaglio dei livelli successivi e devono indicare chiaramente eventuali scostamenti sostanziali nella normativa nazionale.
La tabella include, tra l’altro, strutture portanti, facciate, tetti, partizioni interne, finiture, impianti idraulici, riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, impianti elettrici, sistemi di sicurezza, produzione di energia rinnovabile in loco, sistemi di rifiuti, opere esterne, servizi esterni, edifici ausiliari e strutture di parcheggio indipendenti. Sono previste note che precisano quando determinati elementi sono inclusi o esclusi, ad esempio per i parcheggi indipendenti, per gli impianti esterni o per i sistemi tecnici condivisi tra più unità immobiliari.
Il testo chiarisce anche che, se l’APE considera elementi o sistemi tecnici esterni e strutturalmente indipendenti, questi possono essere inclusi nel calcolo quando la loro proprietà e manutenzione rientrano nella sfera, parziale o esclusiva, del proprietario dell’edificio. In caso di proprietà condivisa, le emissioni possono essere ripartite proporzionalmente tra le unità immobiliari interessate.
Risultati e comunicazione nell’attestato di prestazione energetica
Ai fini dell’APE, il GWP deve essere riportato in formato trasparente con distinzione per fase del ciclo di vita, secondo la tabella 5. Devono quindi risultare separatamente:
- produzione (A1-A3),
- costruzione (A4-A5),
- utilizzo, manutenzione e sostituzione (B1-B4),
- consumo energetico durante l’utilizzo (B6),
- fine vita (C1-C4),
- potenziale di riutilizzo, riciclo e recupero (D1),
- benefici e oneri delle risorse esportate (D2).
Il GWP totale corrisponde alla somma di GWP fossile, GWP biogenico e GWP derivante da uso del suolo e cambiamento di uso del suolo.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato III della direttiva 2024/1275
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 con il nuovo testo sul calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione.
Periodo di studio e standard metodologico
Il GWP è calcolato su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. Il calcolo deve rispettare i requisiti minimi dell’allegato e le parti pertinenti della norma EN 15978:2011, tenendo conto di eventuali norme successive; il testo precisa che ciò non costituisce codificazione giuridica della norma.
Gerarchia dei dati e fonti ammissibili
In via prioritaria si usano i dati pubblicati conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 o al regolamento (UE) 2024/3110; se compatibili, anche i dati pubblicati ai sensi della legislazione su progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica. In mancanza, sono ammessi dati specifici di progetto, dati specifici di prodotto, dati medi di settore, dati generici e valori standard, secondo regole nazionali improntate a coerenza e prudenza.
Superficie coperta utile e unità di misura
Il risultato è espresso in kg CO2eq/m2 di superficie coperta utile. Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche della superficie coperta utile, che non si estende oltre l’involucro dell’edificio, e devono garantire trasparenza, coerenza e comparabilità tramite descrizione nazionale conforme a standard IPMS o equivalenti.
Fasi del ciclo di vita obbligatorie e facoltative
Sono obbligatorie le fasi A1-A5, B1-B4, B6, C1-C4, D1 e D2; sono facoltative B5, B7 e B8. Per le fasi obbligatorie gli Stati membri possono tuttavia limitare il calcolo a dati disponibili a livello di prodotto, dati generici equivalenti o valori standard; in alcuni casi possono escludere attività preliminari di demolizione o trasporto degli operai, da riportare separatamente se calcolate.
Ripartizione delle emissioni operative e dell’energia in loco
Gli Stati membri devono scegliere uno dei tre approcci della tabella 3 per l’assegnazione delle emissioni incorporate connesse al consumo energetico e alla produzione di energia in loco; se adottano gli approcci B1 o B2 devono rendere pubbliche le regole di assegnazione. L’assegnazione delle emissioni operative deve essere coerente con tale scelta e con EN 15978.
Perimetro degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche
Il calcolo include almeno gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche elencati nella tabella 4, almeno al livello 2 nelle categorie "Scheletro" ed "Elementi interni". Gli Stati membri devono descrivere chiaramente a livello nazionale il perimetro degli elementi da includere e possono seguire gli esempi di dettaglio contenuti nella tabella, includendo anche elementi esterni o strutturalmente indipendenti se rilevanti per la prestazione energetica e la responsabilità del proprietario.
Formato di comunicazione nell’APE
Il GWP totale deve essere riportato nell’APE in formato trasparente, con indicazione distinta per ciascuna fase del ciclo di vita: produzione, costruzione, utilizzo/manutenzione/sostituzione, consumo energetico durante l’utilizzo, fine vita, potenziale di riutilizzo/riciclo/recupero e benefici/oneri delle risorse esportate. Il GWP totale è la somma di GWP fossile, biogenico e da uso del suolo e cambiamento di uso del suolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2005
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2014
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2526
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2527
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2530
- Regolamento · 16 dic 2025Regolamento (UE) 2025/2531
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →