Sentenza n. 1465/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale dell’1/07/2025 con il quale vengono ritirate, a titolo cautelare, armi e munizioni al ricorrente ex art. 39 TULPS; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’8\8\2025: del Decreto 0318699 del 06/08/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, con il quale vengono disposti, a carico del ricorrente, il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca dei titoli di polizia in materia di armi e munizioni; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’1\10\2025 : del Decreto 0378532 del 25/09/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, recante conferma del precedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, decreto prefettizio di divieto di detenzione e revoca dei titoli di polizia in materia di armi e munizioni, nonché decreto prefettizio di conferma
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui, a seguito di un diverbio con alcuni vicini sfociato in reciproche querele, gli erano state ritirate cautelativamente armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché i successivi decreti prefettizi recanti il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca dei titoli di polizia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la propria ritenuta inaffidabilità era stata desunta da un unico episodio di conflittualità condominiale, ancora oggetto di procedimenti penali non definiti, e che ogni possibile occasione di futuro contrasto era stata rimossa anche mediante il cambio di domicilio. Ha inoltre evidenziato la particolare incidenza del divieto sull'attività lavorativa di guardia giurata e quindi sul diritto al lavoro. Il ricorrente ha dedotto anche la violazione del principio di proporzionalità e la mancata ponderazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse privato all'utilizzo delle armi per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il Collegio ha premesso che il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto e che l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità prognostica nel valutare il rischio di abuso, essendo sufficiente una previsione ragionevole e verosimile, non necessariamente fondata su una certezza penalistica. Tuttavia, il sindacato giurisdizionale può estendersi alla verifica dei fatti posti a fondamento dell'atto, dell'attendibilità tecnica della valutazione, nonché della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. Quando il divieto incide sull'attività lavorativa del destinatario, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria non meramente formale e fornire una motivazione rafforzata, valutando la gravità e l'occasionalità dei fatti, la possibilità di reiterazione e l'incidenza concreta della misura sul diritto al lavoro. Nel caso concreto, l'inaffidabilità era stata ricavata esclusivamente da un episodio di conflittualità condominiale, ancora non chiarito nei suoi aspetti fattuali e oggetto di reciproche querele, mentre il ricorrente aveva adottato misure per evitare ulteriori contrasti. Il TAR ha quindi ravvisato difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il divieto di detenzione ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, senza necessità di certezza propria dell'accertamento penale.
artt. 11 e 43 TULPS
Disciplinano, insieme all'art. 39 TULPS, i provvedimenti di diniego del porto d'armi e di divieto o limitazione in materia di armi.
art. 699 c.p.
Esprime il divieto generale dal quale le licenze di polizia in materia di armi costituiscono deroga.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
Concorre a fondare la regola generale del divieto di detenzione o porto di armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia in presenza di specifiche condizioni di affidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una prognosi probabilistica del pericolo di abuso, purché fondata su elementi concreti, attendibili e non meramente aleatori; non è richiesto il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
- La discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è ampia, ma il giudice amministrativo può verificare in modo intrinseco l'esistenza e la consistenza dei fatti presupposti, l'attendibilità tecnica della valutazione e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di pericolo, nei limiti dell'oggettiva opinabilità.
- Quando il divieto o la revoca dei titoli di polizia incide sull'utilizzo delle armi necessario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, l'Amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata e svolgere un'istruttoria completa, ponderando la gravità e l'occasionalità dei fatti, la possibilità di reiterazione e l'incidenza della misura sul diritto al lavoro.
- Un unico episodio di conflittualità privata, ancora non chiarito nei suoi concreti profili fattuali, non è sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità di una guardia giurata se l'Amministrazione non esplicita, con istruttoria e motivazione adeguate, perché tale episodio dimostri un concreto e attuale pericolo di abuso delle armi e perché le misure adottate dal destinatario non siano idonee a prevenire la reiterazione.
- L'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva prevale ordinariamente sull'interesse privato al possesso o al porto delle armi, ma la sua prevalenza deve essere concretamente giustificata attraverso una valutazione proporzionata degli interessi quando il provvedimento limita l'esercizio di un'attività lavorativa.
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