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Sentenza

Sentenza n. 1465/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale dell’1/07/2025 con il quale vengono ritirate, a titolo cautelare, armi e munizioni al ricorrente ex art. 39 TULPS; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’8\8\2025: del Decreto 0318699 del 06/08/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, con il quale vengono disposti, a carico del ricorrente, il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca dei titoli di polizia in materia di armi e munizioni; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’1\10\2025 : del Decreto 0378532 del 25/09/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, recante conferma del precedente.

Giustizia amministrativa202503773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, decreto prefettizio di divieto di detenzione e revoca dei titoli di polizia in materia di armi e munizioni, nonché decreto prefettizio di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui, a seguito di un diverbio con alcuni vicini sfociato in reciproche querele, gli erano state ritirate cautelativamente armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS, nonché i successivi decreti prefettizi recanti il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca dei titoli di polizia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la propria ritenuta inaffidabilità era stata desunta da un unico episodio di conflittualità condominiale, ancora oggetto di procedimenti penali non definiti, e che ogni possibile occasione di futuro contrasto era stata rimossa anche mediante il cambio di domicilio. Ha inoltre evidenziato la particolare incidenza del divieto sull'attività lavorativa di guardia giurata e quindi sul diritto al lavoro. Il ricorrente ha dedotto anche la violazione del principio di proporzionalità e la mancata ponderazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e l'interesse privato all'utilizzo delle armi per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il Collegio ha premesso che il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto e che l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità prognostica nel valutare il rischio di abuso, essendo sufficiente una previsione ragionevole e verosimile, non necessariamente fondata su una certezza penalistica. Tuttavia, il sindacato giurisdizionale può estendersi alla verifica dei fatti posti a fondamento dell'atto, dell'attendibilità tecnica della valutazione, nonché della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi. Quando il divieto incide sull'attività lavorativa del destinatario, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria non meramente formale e fornire una motivazione rafforzata, valutando la gravità e l'occasionalità dei fatti, la possibilità di reiterazione e l'incidenza concreta della misura sul diritto al lavoro. Nel caso concreto, l'inaffidabilità era stata ricavata esclusivamente da un episodio di conflittualità condominiale, ancora non chiarito nei suoi aspetti fattuali e oggetto di reciproche querele, mentre il ricorrente aveva adottato misure per evitare ulteriori contrasti. Il TAR ha quindi ravvisato difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto di detenzione ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, senza necessità di certezza propria dell'accertamento penale.

  • artt. 11 e 43 TULPS

    Disciplinano, insieme all'art. 39 TULPS, i provvedimenti di diniego del porto d'armi e di divieto o limitazione in materia di armi.

  • art. 699 c.p.

    Esprime il divieto generale dal quale le licenze di polizia in materia di armi costituiscono deroga.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Concorre a fondare la regola generale del divieto di detenzione o porto di armi, derogabile mediante autorizzazione di polizia in presenza di specifiche condizioni di affidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una prognosi probabilistica del pericolo di abuso, purché fondata su elementi concreti, attendibili e non meramente aleatori; non è richiesto il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
  • La discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è ampia, ma il giudice amministrativo può verificare in modo intrinseco l'esistenza e la consistenza dei fatti presupposti, l'attendibilità tecnica della valutazione e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di pericolo, nei limiti dell'oggettiva opinabilità.
  • Quando il divieto o la revoca dei titoli di polizia incide sull'utilizzo delle armi necessario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, l'Amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata e svolgere un'istruttoria completa, ponderando la gravità e l'occasionalità dei fatti, la possibilità di reiterazione e l'incidenza della misura sul diritto al lavoro.
  • Un unico episodio di conflittualità privata, ancora non chiarito nei suoi concreti profili fattuali, non è sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità di una guardia giurata se l'Amministrazione non esplicita, con istruttoria e motivazione adeguate, perché tale episodio dimostri un concreto e attuale pericolo di abuso delle armi e perché le misure adottate dal destinatario non siano idonee a prevenire la reiterazione.
  • L'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva prevale ordinariamente sull'interesse privato al possesso o al porto delle armi, ma la sua prevalenza deve essere concretamente giustificata attraverso una valutazione proporzionata degli interessi quando il provvedimento limita l'esercizio di un'attività lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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