Sentenza n. 5180/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento del silenzio serbato dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’obbligo di ricevere e formalizzare la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la sua domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato, dopo il conseguimento del relativo nulla osta. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto. Il ricorso risultava quindi fondato quanto alla pregressa inerzia amministrativa, poiché l’appuntamento è stato ottenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva posto in essere l’attività richiesta dal ricorrente, convocandolo per la formalizzazione della domanda di visto. Nonostante la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse, il Tribunale ha condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 500, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale definizione del giudizio in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta convocazione del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il comportamento o compie l’attività richiesta dal ricorrente, il giudizio può essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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