Cassazione Penale, Sentenza n. 652/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato "non doversi procedere" per la mancanza della querela relativamente al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150, ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente impedito al Pubblico ministero di modificare la contestazione in dibattimento mediante la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (art. 625 n.7 c.p.) ai sensi dell'art. 517 c.p.p., e avesse anticipato la pronuncia sulla procedibilità senza rispettare il contraddittorio e le garanzie processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel negare la possibilità al Pubblico ministero di formulare in dibattimento la contestazione suppletiva della circostanza aggravante e nell'aver pronunciato prematuramente la declaratoria di "non doversi procedere". La Corte ha affermato che l'art. 517 c.p.p. attribuisce al Pubblico ministero il potere di contestare una circostanza aggravante emersa negli atti senza autorizzazione giudiziale e che il giudice non può sindacarne preventivamente l'ammissibilità; ha inoltre rilevato violazioni del principio del contraddittorio (art.129 c.p.p.) e delle garanzie connesse alla contestazione suppletiva (art.519 c.p.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Norma richiamata come titolo di reato relativo al furto di energia; la fattispecie era stata originariamente inquadrata come furto pluriaggravato.
Codice penale, art. 625 n.2 e n.7
Art.625 n.2 e n.7 richiamati per le aggravanti applicate al furto. In particolare la n.7 (destinazione a pubblico servizio/pubblica utilità) è stata oggetto di contestazione suppletiva per rendere il reato procedibile d'ufficio.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Riforma che ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie rendendole perseguibili a querela; l'art.85 contiene disposizioni transitorie rilevanti per il decorso del termine per la presentazione della querela.
Codice di procedura penale, art. 516
Parte della disciplina sulle "nuove contestazioni", che consente al pubblico ministero di intervenire sull'imputazione in dibattimento per adeguarla a quanto emerso dagli atti.
Codice di procedura penale, art. 517
il pubblico ministero "contesta all'imputato"
La Corte interpreta l'art.517 come attribuzione esclusiva al Pubblico ministero del potere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti emerse dagli atti, senza necessità di autorizzazione o consenso dell'imputato; il giudice non può precludere preventivamente tale contestazione.
Codice di procedura penale, art. 518
il presidente del collegio "può autorizzarla"
Differenziazione rispetto all'art.517: l'art.518 prevede un potere di autorizzazione del presidente per la contestazione di un fatto nuovo, confermando che per l'art.517 non esiste analogo potere giudiziale di veto.
Codice di procedura penale, art. 519
Garantisce le facoltà dell'imputato dopo la contestazione suppletiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di rispettare tali garanzie (es.: contraddittorio, possibilità di chiedere riti alternativi ove applicabili).
Costituzione, art. 112
Riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere/dovere del Pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive in dibattimento.
Codice di procedura penale, art. 129
Norma richiamata sulle ipotesi di pronuncia immediata di non doversi procedere; la Corte ha sottolineato che tale pronuncia deve rispettare il contraddittorio e non può essere adottata prematuramente quando la questione richiede ulteriori accertamenti dibattimentali.
Codice di procedura penale, art. 469
non è necessario procedere al dibattimento
Permette il proscioglimento predibattimentale solo se non è necessario procedere al dibattimento per accertare la causa di proscioglimento; la Corte ha osservato che nel caso concreto il dibattimento era già in corso e servivano ulteriori accertamenti.
Codice di procedura penale, art. 178 e art. 179
Richiamate in relazione alle ipotesi di nullità generale e ai limiti dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che le omissioni del Tribunale abbiano determinato nullità rilevanti.
Sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 9/7/2015
Richiamata per evidenziare che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può significativamente mutare il quadro processuale e che l'imputato deve poter esercitare rimedi equivalenti a quelli previsti per le modifiche dell'imputazione (es. riti alternativi), evitando disparità di trattamento.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero può, in dibattimento, contestare suppletivamente una circostanza aggravante emersa dagli atti (art.517 c.p.p.) senza necessità di autorizzazione del giudice e senza il consenso dell'imputato; il giudice non può precludere preventivamente tale contestazione.
- Se la contestazione suppletiva può mutare il regime di procedibilità (ad es. rendere il reato procedibile d'ufficio nonostante la mancanza di querela), il pubblico ministero ha il dovere e il potere di esercitare l'azione penale in tal senso.
- Il giudice non può anticipare una pronuncia di "non doversi procedere" quando la questione richiede ulteriore istruttoria o il rispetto del contraddittorio: la declaratoria immediata è ammessa solo se non è necessario procedere al dibattimento per accertare la causa.
- La contestazione suppletiva impone l'attivazione delle garanzie processuali a favore dell'imputato (art.519 c.p.p.), compreso il rispetto del contraddittorio e la possibilità di esercitare le facoltà difensive connesse.
- Il rifiuto o l'anticipazione ingiustificata del giudice rispetto alla disciplina delle nuove contestazioni può determinare nullità e può essere rimediato in sede di impugnazione (Cassazione).
- Quando una riforma normativa modifica la procedibilità di un reato (es. d.lgs. n.150/2022), il Tribunale deve valutare compiutamente se gli elementi fattuali rientrano nelle nuove categorie (es. "destinazione a pubblico servizio") prima di dichiarare improcedibilità.
- Il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art.112 Cost.) sostiene l'ampia titolarità del PM nell'adeguare l'imputazione a quanto emerge dagli atti fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale.
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