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Ordinanza

Ordinanza n. 2546/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​- del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 9 gennaio 2026 della Commissione esaminatrice del Concorso a 400 posti di notaio, indetto con Decreto del Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia 12 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024 – 4a Serie speciale, di correzione delle prove scritte della candidata -OMISSIS- (busta n. -OMISSIS-), conosciuto all’esito di accesso agli atti in data successiva alla pubblicazione dei risultati della correzione delle prove scritte avvenuta in data 18 febbraio 2026; - del giudizio di non idoneità assegnato alla ricorrente all’esito della lettura del primo elaborato (atto mortis causa), - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, e segnatamente: - del D.M. 5 novembre 2024, di nomina della Commissione esaminatrice; - della sconosciuta Deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato e/o ogni altra determinazione e relativi verbali, con i quali sia stato previsto che possano far parte della Commissione i notai che abbiano esercitato attività di insegnamento in scuole di preparazione al concorso; - in parte qua, delle sconosciute delibere con le quali il Consiglio Nazionale del Notariato ha indicato i nominativi dei notai disponibili a far parte della commissione esaminatrice, nella parte in cui hanno indicato nominativi di notai che abbiano esercitato attività di insegnamento in scuole di preparazione al concorso.​

Giustizia amministrativa202603699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di manifesta fondatezza e ha rilevato l’apparente logicità del giudizio espresso dall’amministrazione, adottato nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione esaminatrice relativo alla correzione delle prove scritte e giudizio di non idoneità assegnato al primo elaborato della candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 9 gennaio 2026 relativo alla correzione delle sue prove scritte nel concorso a 400 posti di notaio, nonché il giudizio di non idoneità riportato all’esito della lettura del primo elaborato, avente a oggetto un atto mortis causa. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti relativi alla nomina e alla composizione della Commissione, comprese le determinazioni con cui sarebbe stata ammessa la partecipazione di notai che avevano svolto attività di insegnamento presso scuole di preparazione al concorso, e le delibere con cui il Consiglio Nazionale del Notariato avrebbe indicato nominativi di tali notai. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia la contestazione del giudizio di non idoneità e della composizione della Commissione. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato non può essere concessa quando il ricorso non presenta profili di manifesta fondatezza e il giudizio amministrativo appare logicamente motivato.
  • Le valutazioni della commissione esaminatrice nell’ambito di prove concorsuali rientrano nel potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione e, in sede cautelare, possono essere sindacate solo in presenza di elementi che evidenzino ictu oculi irragionevolezza o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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