Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per associazione per delinquere finalizzata alla gestione di fittizi depositi fiscali in regime di sospensione dalle accise, con utilizzo fraudolento del sistema EMCS e della compilazione di falsi e-AD, nonché reati di evasione delle accise e falsità ideologica. Zocchi propose tre motivi: 1) vizio di competenza territoriale (sosteneva che il reato più grave era quello di falso commesso in Tortona e quindi competente il Tribunale di Alessandria); 2) nullità della correzione dell'ordinanza del 21/11/2017 che avrebbe mutato il capo di imputazione violando l'art. 521 c.p.p.; 3) erronea attribuzione della qualifica di promotore, basata soprattutto sulle dichiarazioni di un coindagato (Corsini) e non sufficientemente riscontrata. Monfrecola propose due motivi: 1) difetto di giurisdizione perché la normativa sull'accisa non sarebbe applicabile a beni prodotti fuori UE e non immessi in consumo in Italia; 2) insufficiente motivazione e uso di dichiarazioni inutilizzabili (Corsini), con rilievo che il materiale probatorio a suo carico sarebbe più scarso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In sintesi: per Zocchi il motivo relativo all'art. 521 c.p.p. e alla correzione del decreto è infondato perché la richiesta del P.M. era stata notificata unitamente al decreto di giudizio immediato e le difformità costituivano errori materiali emendabili; la competenza territoriale è correttamente assegnata secondo il criterio della connessione, avendo rilevanza anche reati contestati a coindagati stralciati; la censura sulla qualifica di promotore è inammissibile perché attiene a valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Per Monfrecola, il motivo di difetto di giurisdizione è infondato: la perdita della tracciabilità delle merci (svincolo irregolare) e la falsa attestazione di ingresso hanno determinato in Italia l'esigibilità dell'accisa; la censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Corsini e sull'insufficienza della prova è inammissibile o manifestamente infondata, anche in ragione delle regole del rito abbreviato che impongono al ricorrente di eccepire in limine eventuali illegittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese alla parte civile.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, art. 43
La Corte conferma che integra il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa la perdita della tracciabilità delle merci soggette ad accisa; lo svincolo irregolare e le false dichiarazioni che interrompono la tracciabilità possono essere assimilati all'immissione in consumo ai fini dell'esigibilità del tributo
d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, art. 2
Definisce il momento di nascita dell'obbligazione d'imposta e le fattispecie che si considerano immissione in consumo, inclusi lo svincolo irregolare e l'ammanco; la sentenza utilizza questa disposizione per ritenere esigibile l'accisa in Italia quando viene meno la tracciabilità
cod. proc. pen., art. 4
Principio secondo cui la competenza territoriale può fondarsi sulla connessione; la Corte afferma che la connessione e le regole di competenza non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, quindi anche reati stralciati mantengono rilevanza ai fini della competenza
cod. proc. pen., art. 521
La correzione di errori materiali del decreto di giudizio immediato è ammissibile quando il contenuto della richiesta del P.M. era noto all'imputato; divergente contenuto tra decreto e richiesta può essere sanato come errore materiale se la richiesta è stata notificata
cod. proc. pen., art. 611
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi
cod. proc. pen., art. 541
Norma che consente la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile soccombente, applicata ai ricorrenti
Massime di principio
- La competenza territoriale per reati connessi si determina considerando il reato più grave anche se alcune posizioni sono state successivamente stralciate: la connessione è criterio autonomo e non dipende dalla contemporanea pendenza dei procedimenti
- Nel giudizio immediato la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e la sua notifica sono determinanti: eventuali divergenze formali nel decreto sono spesso qualificabili come errori materiali correggibili ai sensi dell'art. 521 c.p.p. se l'imputato è stato preventivamente edotto del contenuto della richiesta
- La perdita della tracciabilità delle merci soggette ad accisa (svincolo irregolare) può essere assimilata all'immissione in consumo ai fini dell'esigibilità dell'accisa e della giurisdizione italiana, anche quando la reale immissione in consumo non sia identificabile
- Nel rito abbreviato il ricorrente accetta il limite della decisione sulla base degli atti di cui il giudice dispone: eventuali eccezioni sull'utilizzabilità di prove devono essere sollevate in limine, pena l'impossibilità di impugnare l'uso di tali prove in sede successiva
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti; le doglianze che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono, salvo vizi di motivazione formale o violazioni di legge, inammissibili
- Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati possono essere utilizzate per attribuire ruoli rilevanti (es. promotore) se risultano corroborate da altri elementi o conversazioni intercettate; la mera asserzione di interessi del dichiarante non è sufficiente per escluderne automaticamente l'utilizzabilità
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