Ordinanza n. 62/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del Permesso di Costruire n. 56 del 03/07/2025 - inerente il “Progetto per l'edificazione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, ad uso residenziale”, da realizzarsi in un lotto di terreno sito nel Comune di Messina, via Consolare Pompea n. 1409 catastalmente identificato al foglio n.62 particelle n. 266 e 1326. Ricadenti nel P.R.G. vigente in zona A3 - rilasciato dal Comune di Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 56 del 3 luglio 2025 per l'edificazione di un fabbricato residenziale a due elevazioni fuori terra in zona A3 del PRG del Comune di Messina
Esito
La controversia
Il condominio e due persone fisiche hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Messina per la realizzazione di un fabbricato residenziale. Il Comune, non costituito in giudizio, non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili alla decisione. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire la documentazione amministrativa in vista dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione intimata di depositare entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito del 7 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e quelli utili al giudizio. Il Collegio ha precisato che la formula "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, anche in relazione all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
L'amministrazione resistente è tenuta a depositare la documentazione amministrativa rilevante per la controversia entro il termine di costituzione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina anche d’ufficio l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 1.
Il giudice amministrativo può ordinare d'ufficio all'amministrazione l'esibizione degli atti non depositati, quando tale omissione impedisca o renda necessario completare l'istruttoria.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Nel delimitare gli atti "utili al giudizio", il TAR ricomprende anche quelli idonei a consentire la verifica dell'eventuale rilevanza di vizi procedimentali o formali alla luce della disciplina dell'annullabilità non invalidante.
Massime di principio
- L'amministrazione resistente deve depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a suo fondamento, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia.
- In caso di mancato deposito della documentazione amministrativa da parte dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare d'ufficio l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., disponendo l'incombente istruttorio anche in vista dell'udienza di merito.
- La nozione di documenti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto rilevante per la decisione, inclusa la documentazione necessaria a verificare l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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