Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26-07-2022 con cui il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine per impugnare il decreto penale di condanna del 05-11-2018 (ammenda di 31.850 euro per gli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. n.152/2006) e aveva revocato la sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che la notifica del decreto non era pervenuta al ricorrente perché questi si era trasferito prima della notifica e dunque non aveva avuto conoscenza dell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto valida la notifica del decreto penale effettuata per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica in via Molino n.15 (avviso immesso il 18/12/2018 e perfezionamento il 28/12/2018). Ha ritenuto insufficienti e non specifiche le allegazioni difensive circa un trasferimento anteriore alla notifica e ha fatto riferimento all'art. 18 del d.P.R. n.223/1989 (effetti del cambio di residenza dalla data della domanda). Per tali ragioni il rigetto dell'istanza di restituzione del termine è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 2
Richiede una prova adeguata della mancata conoscenza dell'atto per ottenere la restituzione del termine; la mera asserzione difensiva è insufficiente.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato, citata come parte della fattispecie per cui è stata inflitta la condanna nel decreto penale.
art. 256 d.lgs. n.152/2006
Norma ambientale che costituisce il nucleo del reato per cui è stata emessa la condanna; la decisione conferma la validità del decreto penale relativo a tale disposizione.
art. 18 d.P.R. n.223/1989
Stabilisce che gli effetti del cambio di residenza decorrono dalla data della domanda al Comune; in mancanza di prova della domanda di cambio, si presume la permanenza alla precedente residenza al momento della notifica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021 (Rv. 280936)
Richiama il principio secondo cui per ottenere la restituzione del termine occorre un'adeguata allegazione e prova delle ragioni della mancata conoscenza dell'atto; la Corte aderisce a tale orientamento.
Massime di principio
- La notifica è valida se eseguita presso la residenza anagrafica risultante agli atti; il destinatario deve dimostrare concretamente di essersi trasferito prima della notifica per contestarne la validità.
- Gli effetti del cambio di residenza decorrono dalla domanda al Comune (art. 18 DPR 223/1989); in assenza di istanza, si presumerà la permanenza nella precedente residenza.
- Per ottenere la restituzione del termine ex art.175 c.p.p. servono allegazioni specifiche e prove documentali della mancata conoscenza dell'atto; affermazioni generiche non bastano.
- La notifica per compiuta giacenza (avviso lasciato nella cassetta postale) è idonea a perfezionare la notificazione se coincide con la residenza anagrafica risultante.
- Se il ricorso è rigettato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante valutare la fondatezza probatoria prima di proporre impugnazioni di questo tipo.
- In casi analoghi conviene raccogliere prova documentale preventiva del trasferimento (es. domanda di cambio di residenza, documenti di contratto, testimoni, ricevute) per poter efficacemente contestare una notifica.
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