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Sentenza

Sentenza n. 15371/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G01096 del 4/02/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00647 del 25/01/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 17 del 22/02/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00493 del 21/01/2022, non pubblicata, richiamata nella determinazione n. n. G01096/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083 del 10/01/2022, pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U.R.L. n. 29 del 5/04/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - ove necessario, della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14302 del 27/11/2020, recante la definizione dei livelli di finanziamento per l'anno 2020 e de relativi acconti per le funzioni assistenziali-ospedaliere di ciascuna struttura ospedaliera; - ove necessario, della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G15345 del 15/12/2020, non pubblicata, richiamata nella determina n. G00083/2022, recante la definizione dei livelli di finanziamento per l'anno 2020 per alcune strutture private accreditate; - ove necessario, della Deliberazione di Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 769, recante una rettifica della DGR 689/2020 relativamente al livello massimo di finanziamento dei maggiori costi connessi alle funzioni assistenziali per l'anno 2020; - ove necessario, della Deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2020, n. 689, recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'annualità 2020; - del Decreto del Commissario ad acta 10 dicembre 2019, n. 498, recante il nuovo criterio di remunerazione a “valore standard medio” delle funzioni assistenziali di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché il livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere per l'anno 2019; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati, compresi i seguenti atti già censurati con i ricorsi r.g.n. 13551/2015, 4582/2021 e 9728/2021 e riguardanti il livello di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, la remunerazione per l'anno 2015 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in favore degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero, il livello di finanziamento per l'anno 2019 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, la remunerazione per l'anno 2019 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in favore degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero, nonché il mancato ristoro per l'anno 2020 dei costi sostenuti per il servizio di pronto soccorso a fronte della flessione degli accessi legata all'insorgenza della pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Virginia Bracelli S.p.A. il 20/12/2022: per l’annullamento - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G16349 del 24/11/2022 di definizione dei saldi per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale rese dagli Ospedali Classificati nell'anno 2020; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G08567 del 1/07/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 82 del 4/10/2022, di rettifica dell'allegato 2B alla determinazione n. G00083 del 10/01/2022, recante la definizione a consuntivo del livello di finanziamento per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G15141 del 4/11/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 95 del 17/11/2022, di rettifica e integrazione della determinazione n. G00647 del 25/01/2022, recante la produzione riconoscibile per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza ospedaliera; - della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14374 del 21/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 3/11/2022, di rettifica parziale della determinazione n. G01096 del 4/02/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2020 alle Case di Cura private accreditate; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati con il ricorso introduttivo e i presenti motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202205029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che la rinuncia non era rituale perché non risultava notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia ha comunque manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni regionali e deliberazioni relative ai livelli di finanziamento, alla produzione riconoscibile e ai saldi per il 2020 delle prestazioni ospedaliere, di pronto soccorso, terapia intensiva e specialistica ambulatoriale, nonché successivi atti di rettifica e integrazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una serie di atti della Regione Lazio riguardanti il finanziamento e la remunerazione per l’anno 2020 delle prestazioni rese dalle case di cura private accreditate, incluse quelle di pronto soccorso, terapia intensiva e specialistica ambulatoriale, e i relativi saldi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. In data 16 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e, in ragione dell’irritualità della rinuncia (che non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, comma proc. amm.), dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;

    La rinuncia non notificata alla controparte nel termine prescritto è irrituale; tuttavia, se manifesta il venir meno dell’interesse alla definizione della causa, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale; se l’atto manifesta comunque il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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