Cassazione Civile, Ordinanza n. 02106/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere dalla propria cliente il pagamento dei compensi per prestazioni giudiziali civili, penali e stragiudiziali rese in suo favore. Nel giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Messina aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla cliente, ritenendo competente il Tribunale di Torino quale foro del consumatore. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Torino, quest'ultimo aveva trattato la controversia con ordinanza camerale collegiale applicando il rito sommario speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, dichiarando inammissibile la domanda limitatamente ai compensi per le attività penali e stragiudiziali, e liquidando invece i compensi per l'attività civile, con compensazione di un controcredito della cliente relativo alle spese del precedente giudizio di Messina. L'avvocato aveva quindi proposto appello, contestando sia l'inammissibilità della domanda per le prestazioni penali e stragiudiziali sia l'ammontare dei compensi riconosciuti per l'attività civile; la Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che il provvedimento di primo grado fosse stato emesso nel rito speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, non appellabile. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il giudizio era stato introdotto ex art. 702 bis c.p.c. e quindi l'ordinanza era appellabile ex art. 702 quater c.p.c.; 2) erronea individuazione dello scaglione tariffario per l'attività di mediazione connessa a un giudizio di divisione; 3) illegittima compensazione del controcredito della cliente relativo alle spese del giudizio di Messina, perché domanda nuova non proponibile nel giudizio riassunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha affermato che ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione rileva il rito effettivamente adottato dal giudice di primo grado, anche se erroneamente, e non la forma dell'atto introduttivo scelto dall'attore; poiché il Tribunale di Torino aveva deciso in forma camerale collegiale applicando il rito sommario speciale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, correttamente la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, essendo prevista soltanto l'impugnazione diretta con ricorso per cassazione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti nella declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso, comunque ritenuti privi di pregio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
norma richiamata come base del rito sommario ordinario con cui era stata proposta originariamente la domanda di pagamento dei compensi.
art. 702 quater c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale mezzo di impugnazione asseritamente esperibile contro l'ordinanza conclusiva del rito sommario ordinario.
art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011
la Corte afferma che, ove il giudice abbia deciso la controversia applicando questo rito speciale, il provvedimento finale non è appellabile e può essere impugnato solo con ricorso straordinario per cassazione.
artt. 3 e 24 del D.Lgs. n. 150/2011
citati nel provvedimento di primo grado come riferimenti del rito speciale applicato alle domande ritenute compatibili.
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria in favore della controparte.
art. 96, comma 4, c.p.c.
richiamato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma di rinvio che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione contro un provvedimento decisorio su diritti soggettivi, rileva il rito effettivamente adottato dal giudice di primo grado, anche se erroneamente, e non la qualificazione dell'atto introduttivo data dalla parte.
- Quando il giudice decide applicando il rito speciale previsto dal D.Lgs. n. 150/2011 per i compensi professionali, l'ordinanza conclusiva non è appellabile se la legge prevede l'impugnazione diretta con ricorso per cassazione.
- Il principio dell'apparenza tutela l'affidamento della parte sul regime impugnatorio desumibile dal provvedimento giudiziale e dal rito concretamente seguito dal giudice.
- L'eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda per incompatibilità con il rito prescelto non preclude al professionista la proposizione di un'autonoma azione per il medesimo credito, ove il rito speciale non sia applicabile a tutte le prestazioni dedotte.
- La compensazione delle spese e la condanna per lite temeraria possono essere disposte anche nel giudizio di legittimità quando il ricorso risulti manifestamente infondato.
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