Ordinanza n. 1074/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento comunale prot. 52043 del 5.8.2024 che ha negato l’istanza di permesso di costruire presentata via SUAP dalla ricorrente il 12.3.2024; b) della proposta di diniego di p.d.c. formulata dal Responsabile del procedimento, ad oggi ignota; e per l’accertamento dell’intervenuta formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso sulla domanda in oggetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 maggio 2025: a)per la dichiarazione di inefficacia o l’annullamento a) del diniego prot. 52043 del 5.8.2024 sull’istanza di p.d.c. di ASIL s.r.l. del 12.3.2024; b) della proposta di diniego di p.d.c. del Resp. procedimento; e per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 12.3.2024 c) del provvedimento prot. 14782 del 4.3.2025 di annullamento del p.d.c. per silenzio-assenso formatosi sull’istanza del 12.3.2024; d) del provvedimento comunale prot. 52043 del 5.8.2024 già impugnato con il ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire dell’agosto 2024 e successivo provvedimento di annullamento del permesso che la ricorrente assume essersi formato per silenzio-assenso
Esito
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale del 5 agosto 2024 relativo alla domanda di permesso di costruire presentata tramite SUAP il 12 marzo 2024, chiedendo anche l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso. Con motivi aggiunti ha contestato inoltre il provvedimento del 4 marzo 2025 che aveva annullato il permesso asseritamente formatosi. Nel corso dell’istruttoria, disposta con ordinanza n. 814/2026, il verificatore ha chiesto chiarimenti sulle modalità di comunicazione e avvio delle operazioni, sulla partecipazione delle parti e sulla possibilità di delegare funzionari. La ricorrente ha inoltre chiesto di acquisire e considerare un certificato di destinazione urbanistica relativo al vincolo alberghiero e due sentenze concernenti l’annullamento per vizio procedimentale del Piano Direttore in Variante al PRG; ha domandato l’integrazione dei quesiti e la correzione dell’ordinanza, che aveva qualificato come successivo il piano di lottizzazione rispetto alla variante generale al PRG, benché fosse stato approvato il 4 aprile 2007 e quindi fosse precedente.
La decisione
Il TAR non ha deciso la controversia principale sul diniego, sulla formazione del permesso per silenzio-assenso o sul successivo annullamento. Ha chiarito che l’avvio delle operazioni di verificazione è comunicato via PEC ai difensori costituiti, agli eventuali consulenti di parte e, per conoscenza, alla Segreteria; il preavviso deve rispettare i cinque giorni liberi e i termini dell’ordinanza n. 814/2026. I difensori costituiti possono partecipare alle operazioni e ricevere le comunicazioni, nel rispetto del contraddittorio tecnico. La delega può riguardare anche una parte delle operazioni, ma deve essere preventivamente comunicata alle parti e conferita a un unico funzionario espressamente delegato e professionalmente competente; responsabilità della verificazione e sottoscrizione della relazione finale restano al verificatore. Ha dato atto che la documentazione depositata il 21 settembre 2026 è utilizzabile dal verificatore entro i quesiti già formulati, riservando al Collegio la valutazione degli effetti giuridici delle sentenze e facendo salvo il contraddittorio del Comune. Ha respinto l’integrazione dei quesiti perché l’esame dei documenti rientra in quelli già posti. Ha accolto la richiesta di correzione dell’errore materiale, eliminando dal quesito la parola “successivo” riferita al piano di lottizzazione. Spese al definitivo.
Norme richiamate
dispone la correzione dell’ordinanza collegiale di questo Tar n. 814 del 20 giugno 2026 nei sensi di cui in motivazione e ordina alla Segreteria l'effettuazione delle conseguenti annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
La disposizione è applicata per ordinare alla Segreteria le annotazioni conseguenti alla correzione dell’ordinanza collegiale.
Massime di principio
- Nelle operazioni di verificazione, la comunicazione via PEC ai difensori costituiti e agli eventuali consulenti di parte, con trasmissione per conoscenza alla Segreteria, è sufficiente a informare dell’avvio, purché siano rispettati il preavviso e i termini stabiliti dal giudice.
- I difensori costituiti possono partecipare alle operazioni di verificazione e ricevere le relative comunicazioni, nel rispetto del contraddittorio tecnico.
- La delega delle operazioni di verificazione, anche limitata a una loro parte, deve essere comunicata preventivamente alle parti e conferita a un unico funzionario espressamente delegato e dotato della necessaria competenza; la responsabilità della verificazione e la sottoscrizione della relazione finale restano in capo al verificatore.
- La documentazione già depositata può essere utilizzata dal verificatore entro i limiti dei quesiti formulati; la valutazione dei suoi effetti giuridici resta riservata al giudice e deve essere salvaguardato il contraddittorio delle parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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