Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando principalmente: la mancata prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, comma 6 DPR 309/1990) per la quale era stata ritenuta la "affectio societatis"; la valutazione della prova indiziaria (intercettazioni) e la loro interpretazione; la corretta qualificazione e quantificazione della pena (applicazione di norme sull'associazione ex art. 416 c.p., riduzioni per le generiche, aumento per continuazione, pene accessorie); l'eventuale esclusione della particolare tenuità del fatto o la concessione di benefici (sospensione condizionale della pena, attenuanti); e la legittimità delle pene accessorie anche dopo la riqualificazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) inammissibili i ricorsi di Salpetro e Trovato (resistiti), che sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione accessoria di 3.000 euro ciascuno; 2) fondate, in parte, le censure relative all'esistenza dell'associazione (capo A) per Pizzuto, Bannò e Conti: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato associativo di cui al capo A e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame su quel capo e per eventuali conseguenze in punto di pena (con indicazione che, per Bannò e Conti in quanto meri partecipi, va tenuto conto dei limiti edittali di cui all'art. 416, comma 2 c.p.); 3) rigettati nel resto i ricorsi di Pizzuto, Bannò e Conti, quindi restano confermate le condanne per i reati di spaccio così come riqualificati (art. 73 DPR 309/1990, ecc.) e le misure accessorie in quella misura ritenuta ammissibile; 4) per Samuela Pellegrino la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto, mentre ha respinto il resto del ricorso; 5) il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per Pizzuto, Conti e Bannò e il rigetto degli altri profili, risultando parzialmente seguito dalla Corte. In sintesi: parziale accoglimento per alcuni ricorrenti (annullamenti limitati e rinvii), inammissibilità per altri, e conferma delle condanne per i profili non annullati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 74, comma 6

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Cassazione richiede per la configurazione dell'associazione la presenza dell'affectio societatis, un progetto comune e una struttura operativa anche minima. Nel caso la Corte ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'esistenza di un sodalizio stabile tra Pizzuto, Bannò e Conti e ha annullato la pronuncia sul capo A.

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Disciplina le ipotesi aggravate di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha confermato condanne riqualificate ai sensi di questo comma per plurimi imputati (capo B e F limitatamente alla marijuana) dove la prova di singole cessioni o di rapporti stabili risultava sufficiente.

  • Codice penale art. 416 (commi 1 e 2)

    Articolo sull'associazione per delinquere; la Cassazione sottolinea la differenza di trattamento sanzionatorio tra promotore/organizzatore (comma 1) e mero partecipante (comma 2) e indica che, se riconfermato il ruolo di semplice compartecipe, i limiti edittali del comma 2 devono essere considerati in sede di rideterminazione della pena.

  • D.P.R. 309/1990 art. 85

    Regola le pene accessorie per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che ne escludeva l'applicabilità dopo la riqualificazione, precisando che le pene accessorie restano applicabili per le fattispecie riqualificate richiamate.

  • Codice di procedura penale artt. 192 e 546 lett. e)

    Norme relative alla valutazione della prova e motivazione della sentenza; i ricorrenti avevano invocato vizio di motivazione e erronea valutazione delle intercettazioni. La Cassazione ha fatto un esame di legittimità ritenendo in parte fondate le censure sull'associazione ma inammissibili o infondate altre critiche di merito.

  • Codice di procedura penale art. 597

    Riguarda la determinazione della pena in grado di appello e l'eventuale divieto di reformatio in peius; la Corte ha osservato che la riqualificazione del reato più grave comporta il riesame del trattamento sanzionatorio e che le originarie scansioni di pena possono essere riconsiderate entro i limiti del divieto di aggravamento complessivo.

  • Codice penale art. 131-bis

    Prevede la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità per condotte ripetute e seriali, come nel caso di Salpetro.

  • Codice penale art. 62-bis e art. 163

    Art. 62-bis riguarda le circostanze attenuanti generiche; art. 163 la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto in alcuni casi che la mancata concessione delle attenuanti o della sospensione non fosse arbitraria, ma in un caso (Pellegrino) ha annullato il diniego della sospensione condizionale per motivazione apparente e ha disposto rinvio per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la sommatoria di rapporti bilaterali fornitore-acquirente: occorre dimostrare, anche sulla base di facta concludentia, un patto comune (affectio societatis), una certa stabilità e modalità operative condivise e mezzi organizzativi funzionali a una serie indeterminata di delitti.
  • Le intercettazioni sono elementi importanti ma devono essere valutate nel contesto complessivo; linguaggio criptico o riferimenti indiziari possono suffragare una ricostruzione solo se integrati da altri riscontri concreti (sequestri, comportamenti economici, gestione crediti, cassa comune, ruoli ripetuti).
  • Se la Corte di merito riqualifica il reato più grave, il riesame del trattamento sanzionatorio è necessario; in particolare per i mere partecipi va considerato il regime edittale dell'art. 416 comma 2 c.p. e le eventuali riduzioni/aggiustamenti delle attenuanti e della continuazione devono rispettare il divieto di reformatio in peius.
  • La negazione di benefici come la sospensione condizionale della pena deve essere motivata con una valutazione personologica e prognostica non meramente apparente; motivazioni generiche o puramente descrittive possono determinare annullamento e rinvio.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis è esclusa quando emergono condotte ripetute o seriali e accesso a fonti di approvvigionamento significative; singoli episodi isolati o modiche quantità non bastano se contestualizzati in un quadro di sistematicità.
  • In appello la Corte di legittimità limita il sindacato ai profili di diritto e di motivazione; per questioni strettamente probatorie e riconsiderazioni di merito la Suprema Corte verifica la correttezza del ragionamento logico-giuridico adottato, non rielabora il giudizio di fatto salvo vizio di motivazione o insufficienza logico-argomentativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.