Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando principalmente: la mancata prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, comma 6 DPR 309/1990) per la quale era stata ritenuta la "affectio societatis"; la valutazione della prova indiziaria (intercettazioni) e la loro interpretazione; la corretta qualificazione e quantificazione della pena (applicazione di norme sull'associazione ex art. 416 c.p., riduzioni per le generiche, aumento per continuazione, pene accessorie); l'eventuale esclusione della particolare tenuità del fatto o la concessione di benefici (sospensione condizionale della pena, attenuanti); e la legittimità delle pene accessorie anche dopo la riqualificazione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) inammissibili i ricorsi di Salpetro e Trovato (resistiti), che sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione accessoria di 3.000 euro ciascuno; 2) fondate, in parte, le censure relative all'esistenza dell'associazione (capo A) per Pizzuto, Bannò e Conti: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato associativo di cui al capo A e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame su quel capo e per eventuali conseguenze in punto di pena (con indicazione che, per Bannò e Conti in quanto meri partecipi, va tenuto conto dei limiti edittali di cui all'art. 416, comma 2 c.p.); 3) rigettati nel resto i ricorsi di Pizzuto, Bannò e Conti, quindi restano confermate le condanne per i reati di spaccio così come riqualificati (art. 73 DPR 309/1990, ecc.) e le misure accessorie in quella misura ritenuta ammissibile; 4) per Samuela Pellegrino la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto, mentre ha respinto il resto del ricorso; 5) il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per Pizzuto, Conti e Bannò e il rigetto degli altri profili, risultando parzialmente seguito dalla Corte. In sintesi: parziale accoglimento per alcuni ricorrenti (annullamenti limitati e rinvii), inammissibilità per altri, e conferma delle condanne per i profili non annullati.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 74, comma 6
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Cassazione richiede per la configurazione dell'associazione la presenza dell'affectio societatis, un progetto comune e una struttura operativa anche minima. Nel caso la Corte ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'esistenza di un sodalizio stabile tra Pizzuto, Bannò e Conti e ha annullato la pronuncia sul capo A.
D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Disciplina le ipotesi aggravate di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha confermato condanne riqualificate ai sensi di questo comma per plurimi imputati (capo B e F limitatamente alla marijuana) dove la prova di singole cessioni o di rapporti stabili risultava sufficiente.
Codice penale art. 416 (commi 1 e 2)
Articolo sull'associazione per delinquere; la Cassazione sottolinea la differenza di trattamento sanzionatorio tra promotore/organizzatore (comma 1) e mero partecipante (comma 2) e indica che, se riconfermato il ruolo di semplice compartecipe, i limiti edittali del comma 2 devono essere considerati in sede di rideterminazione della pena.
D.P.R. 309/1990 art. 85
Regola le pene accessorie per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che ne escludeva l'applicabilità dopo la riqualificazione, precisando che le pene accessorie restano applicabili per le fattispecie riqualificate richiamate.
Codice di procedura penale artt. 192 e 546 lett. e)
Norme relative alla valutazione della prova e motivazione della sentenza; i ricorrenti avevano invocato vizio di motivazione e erronea valutazione delle intercettazioni. La Cassazione ha fatto un esame di legittimità ritenendo in parte fondate le censure sull'associazione ma inammissibili o infondate altre critiche di merito.
Codice di procedura penale art. 597
Riguarda la determinazione della pena in grado di appello e l'eventuale divieto di reformatio in peius; la Corte ha osservato che la riqualificazione del reato più grave comporta il riesame del trattamento sanzionatorio e che le originarie scansioni di pena possono essere riconsiderate entro i limiti del divieto di aggravamento complessivo.
Codice penale art. 131-bis
Prevede la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità per condotte ripetute e seriali, come nel caso di Salpetro.
Codice penale art. 62-bis e art. 163
Art. 62-bis riguarda le circostanze attenuanti generiche; art. 163 la sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto in alcuni casi che la mancata concessione delle attenuanti o della sospensione non fosse arbitraria, ma in un caso (Pellegrino) ha annullato il diniego della sospensione condizionale per motivazione apparente e ha disposto rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la sommatoria di rapporti bilaterali fornitore-acquirente: occorre dimostrare, anche sulla base di facta concludentia, un patto comune (affectio societatis), una certa stabilità e modalità operative condivise e mezzi organizzativi funzionali a una serie indeterminata di delitti.
- Le intercettazioni sono elementi importanti ma devono essere valutate nel contesto complessivo; linguaggio criptico o riferimenti indiziari possono suffragare una ricostruzione solo se integrati da altri riscontri concreti (sequestri, comportamenti economici, gestione crediti, cassa comune, ruoli ripetuti).
- Se la Corte di merito riqualifica il reato più grave, il riesame del trattamento sanzionatorio è necessario; in particolare per i mere partecipi va considerato il regime edittale dell'art. 416 comma 2 c.p. e le eventuali riduzioni/aggiustamenti delle attenuanti e della continuazione devono rispettare il divieto di reformatio in peius.
- La negazione di benefici come la sospensione condizionale della pena deve essere motivata con una valutazione personologica e prognostica non meramente apparente; motivazioni generiche o puramente descrittive possono determinare annullamento e rinvio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis è esclusa quando emergono condotte ripetute o seriali e accesso a fonti di approvvigionamento significative; singoli episodi isolati o modiche quantità non bastano se contestualizzati in un quadro di sistematicità.
- In appello la Corte di legittimità limita il sindacato ai profili di diritto e di motivazione; per questioni strettamente probatorie e riconsiderazioni di merito la Suprema Corte verifica la correttezza del ragionamento logico-giuridico adottato, non rielabora il giudizio di fatto salvo vizio di motivazione o insufficienza logico-argomentativa.
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