Sentenza n. 8632/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, lamentando la mancata attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'avvenuta attivazione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il Collegio non ha esaminato nel merito la spettanza del visto né l'esito finale del procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso concreto, l'interesse è venuto meno perché l'amministrazione ha attivato il procedimento fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso non equivale al rilascio del visto e non consente, nel giudizio avverso il silenzio, di anticipare la valutazione sull'esito finale della domanda.
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