Sentenza del 21/01/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Foggia
Imposta di registro - Acquisto di un immobile - Mancato perfezionamento - Restituzione di somme versate in acconto - Decreto ingiuntivo - Imposta - Misura fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale al decreto ingiuntivo con cui era stata disposta la restituzione delle somme pagate in acconto per un acquisto immobiliare poi non concluso. La questione riguardava la corretta qualificazione del provvedimento: se come condanna al pagamento di somme con contenuto patrimoniale, soggetta a imposta proporzionale, oppure come provvedimento soggetto a imposta fissa.
La decisione
È stato riconosciuto che il decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione degli acconti non determina un trasferimento di ricchezza né un incremento patrimoniale per il beneficiario, ma ripristina la situazione economica precedente al mancato perfezionamento dell’operazione. Pertanto, il provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8, lettera d), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, non potendo essere qualificato come condanna al pagamento di somme a qualsiasi altro titolo.
Norme richiamate
Art. 8, lettera d), Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Provvedimenti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
La norma è stata interpretata nel senso che il decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di acconti versati per un contratto immobiliare non perfezionato è soggetto a imposta di registro in misura fissa, poiché non produce un incremento patrimoniale ma ha funzione restitutoria.
D.P.R. n. 131/1986, imposta di registro
La distinzione tra imposta fissa e proporzionale dipende dal contenuto economico effettivo del provvedimento: la restituzione di somme già versate, in assenza di un trasferimento o di un arricchimento, non equivale a una condanna patrimoniale soggetta a imposizione proporzionale.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giudiziario dispone la mera restituzione di somme precedentemente versate nell’ambito di un’operazione non perfezionata, occorre verificare se vi sia un effettivo incremento patrimoniale per il beneficiario.
- La restituzione di un acconto normalmente ha natura ripristinatoria e non costituisce un nuovo arricchimento: in tale situazione può applicarsi l’imposta di registro in misura fissa.
- L’imposta proporzionale è più appropriata quando il provvedimento realizza un trasferimento, accerta un diritto patrimoniale o impone il pagamento di somme quale corrispettivo, risarcimento o altro titolo autonomo.
- La qualificazione fiscale deve dipendere dal contenuto sostanziale della decisione e non dalla sola presenza di una condanna al pagamento di denaro.
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