Cassazione Penale, Sentenza n. 26207/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di un cellulare. Deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (telefono di valore inferiore a 50 euro, mancanza di abitualità e assenza di precedenti specifici) e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2017
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata devoluta al giudice d'appello: non risultava nel atto di appello depositato né nei verbali di udienza. Per tali punti la sentenza di primo grado aveva quindi efficacia di giudicato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e)
art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norma). La Corte osserva però che tali motivi, se attengono a questioni non devolute all'appello, sono inammissibili in cassazione
art. 131-bis c.p.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso la Corte ha rilevato che la sua possibile applicazione non è stata tempestivamente e specificamente devoluta alla Corte d'appello, per cui non poteva essere esaminata in sede di legittimità
art. 648 c.p.
art. 648, comma secondo, cod.pen.
Norma penale che disciplina la ricettazione, reato per cui il ricorrente era stato condannato. La richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità riguardava questo reato
Sentenza Corte Costituzionale n. 207 del 2017
Decisione richiamata dal ricorrente come premessa per sostenere l'illegittimità o la diversa interpretazione dell'art. 131-bis. La Corte di Cassazione ha però rilevato che, pur essendo la pronuncia anteriore, la questione non è stata dedotta nell'atto di impugnazione di appello e quindi non è stata devoluta
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso; menzionata nella forma procedurale, senza modificare la valutazione di devoluzione delle questioni
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- Le questioni sostanziali (ad es. l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.) devono essere specificamente devolute al giudice d'appello con il relativo motivo di impugnazione; in mancanza, diventano inammissibili in Cassazione per interruzione della catena devolutiva
- Se una questione viene sollevata oralmente in udienza, essa ha rilievo solo se risulta dal verbale d'udienza; l'assenza di trascrizione annulla la devoluzione della questione
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione fattuale: valore esiguo della cosa, assenza di abitualità e assenza di precedenti specifici; tuttavia tali argomenti vanno comunque dedotti tempestivamente nei gradi di giudizio
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie (spese e ammende) quando il ricorso non rispetta i requisiti procedurali o si fonda su questioni non devolute
- Quando sopravvengono pronunce costituzionali rilevanti, è opportuno richiamarle e adeguare gli atti di impugnazione nei termini utili del procedimento d'appello per evitare la perdita della possibilità di riesame in Cassazione
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