Cassazione Penale, Ordinanza n. 03596/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la sussistenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in materia di stupefacenti, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ma aveva comunque escluso la lieve entità. Nel primo motivo contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, in particolare il riconoscimento fotografico e la ritenuta consistenza dell'attività di spaccio; nel secondo motivo censurava l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione tra recidiva e attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse effettuato un apprezzamento di merito non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sulla continuità e rilevanza dell'attività di cessione, sulla varietà delle sostanze, sui contatti con numerosi clienti e sui profitti non modesti, elementi incompatibili con la lieve entità. Il secondo motivo è stato giudicato diretto a ottenere una diversa valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, essendo la decisione di merito non arbitraria quanto alla valutazione della pericolosità e alla comparazione in termini di equivalenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità non è configurabile quando, valutati qualità e quantità complessiva delle sostanze e circostanze del fatto, l'attività di spaccio risulti stabile, diffusiva, con pluralità di clienti, disponibilità di diverse sostanze e capacità di approvvigionamento da contesti del narcotraffico.
recidiva
La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando dalle condotte e dal precedente emerga una maggiore pericolosità del reo.
giudizio di comparazione
Il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche può essere formulato in termini di equivalenza se sorretto da motivazione non arbitraria e coerente con il ruolo del ricorrente e la sua pericolosità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria per la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di spaccio di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando l'attività presenti continuità, pluralità di clienti, disponibilità di più tipologie di sostanze e capacità di approvvigionamento idonee a rivelare un inserimento in ambienti di traffico di droga.
- La rivalutazione del fatto e della prova non è consentita in cassazione quando il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura del merito a una motivazione non illogica e non arbitraria della sentenza impugnata.
- La recidiva può essere applicata e posta a base del giudizio di comparazione con le attenuanti quando i precedenti e le condotte concretamente valutate attestino una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e aderente agli elementi di fatto richiamati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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