Sentenza n. 2/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza esecutiva n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 luglio 2025, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Terza Sezione, con cui è stata annullata la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha riscontrato in modo sfavorevole, dichiarandola inammissibile, la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della nuova patente di guida avanzata in data 13 settembre 2024 dal ricorrente; e per la declaratoria di nullità e/o, in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, -della nota prot. -OMISSIS- dell’1 luglio 2025, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha nuovamente rigettato (discrezionalmente) l’istanza di nulla osta al conseguimento della patente di guida avanzata dal ricorrente, in esito ad apposita istruttoria; -di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente; per la nomina, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell’1 luglio 2025 relativo a una nuova istanza di nulla osta al conseguimento della patente di guida, oltre alla sentenza esecutiva del TAR della cui ottemperanza era chiesta l’attuazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, Lecce, pubblicata il 7 luglio 2025, che aveva annullato il precedente diniego prefettizio del 25 settembre 2024 relativo a un’istanza di nulla osta presentata il 13 settembre 2024, facendo salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’amministrazione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento del nuovo diniego dell’1 luglio 2025 e la nomina di un commissario ad acta. I motivi dedotti erano: violazione o elusione del giudicato; violazione dell’art. 120, comma 3, Codice della strada, nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024; eccesso di potere e manifesta contraddittorietà. Il ricorrente sosteneva che il nuovo provvedimento prefettizio, intervenuto dopo l’annullamento del precedente diniego e dopo il superamento della prova teorica per la patente, contrastasse con il giudicato e dovesse essere dichiarato nullo o annullato.
La decisione
Il TAR ha rigettato tutte le domande di ottemperanza. Ha ritenuto rituale il ricorso, poiché la sentenza da eseguire era esecutiva e risultavano rispettati i termini dimezzati di deposito previsti per il rito camerale. Nel merito, ha chiarito che la precedente sentenza aveva annullato il diniego del 25 settembre 2024 senza imporre il rilascio del nulla osta, lasciando espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali della Prefettura. L’amministrazione conservava quindi il potere di rivalutare la richiesta secondo le proprie valutazioni, anche in materia di pubblica sicurezza. Il provvedimento dell’1 luglio 2025, tuttavia, non è stato considerato un riesercizio del medesimo potere oggetto del giudicato, perché adottato in relazione a un nuovo iter e a una nuova istanza, diversa e successiva rispetto a quella del 13 settembre 2024. Esso non viola né elude, pertanto, il giudicato e non è nullo per violazione dello stesso. Le eventuali censure relative alla legittimità del nuovo diniego, inclusi i vizi dedotti ai sensi dell’art. 120 Codice della strada, devono essere esaminate mediante ordinario giudizio di annullamento e non nel rito dell’ottemperanza. È stata quindi disposta la conversione parziale del rito da speciale a ordinario e la rimessione della causa sul ruolo per l’esame della domanda subordinata di annullamento, fissando l’udienza pubblica del 7 luglio 2026. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata respinta e le spese della fase di ottemperanza sono state compensate, con riserva delle spese del giudizio ordinario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale dell’ottemperanza si applicano i termini dimezzati per il deposito del ricorso; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione parziale del rito da speciale a ordinario quando, accanto alla domanda di ottemperanza, debba essere trattata una domanda ordinaria di annullamento.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorre quando il nuovo provvedimento non contrasta con l’effetto conformativo della sentenza e riguarda profili o istanze non coperti dal giudicato.
art. 120, comma 3, Codice della strada
Nella formulazione anteriore alla modifica legislativa richiamata, attribuiva alla Prefettura un potere discrezionale in ordine al rilascio del nulla osta per conseguire una nuova patente dopo la revoca della precedente, anche sulla base di valutazioni inerenti alla pubblica sicurezza.
art. 8 l. 25 novembre 2024, n. 177
La novella è richiamata per individuare la disciplina applicabile ratione temporis alla precedente istanza, presentata prima della sua entrata in vigore; opera il principio tempus regit actum.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento lasciando espressamente salvi i successivi provvedimenti discrezionali dell’amministrazione, il giudicato non impone l’adozione di un atto favorevole, ma vincola l’amministrazione nei soli limiti conformativi stabiliti dalla pronuncia e consente la riedizione del potere.
- L’ottemperanza non è il rito appropriato per sindacare la legittimità di un nuovo provvedimento adottato in relazione a un’istanza diversa e successiva rispetto a quella esaminata dalla sentenza da eseguire; le relative censure devono essere proposte con ordinaria azione di annullamento.
- La violazione o elusione del giudicato, rilevante ai fini della nullità del nuovo atto, non sussiste quando quest’ultimo riguarda una domanda nuova o profili non coperti dall’effetto conformativo della sentenza e non si pone in contrasto con le statuizioni giudiziali.
- Il commissario ad acta non può essere nominato quando l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere e la domanda di ottemperanza sia infondata; l’eventuale illegittimità sostanziale del nuovo atto deve essere valutata nel giudizio ordinario di legittimità.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento prefettizio relativo a un’istanza amministrativa deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto e, per quanto rileva, della presentazione dell’istanza esaminata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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