Cassazione Penale, Sentenza n. 10544/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro censure: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 lett. e) e d) c.p.p.), lamentando contraddizioni nella valutazione delle dichiarazioni dei testi Tarrone e Stingu e la mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; 2) contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo) in quanto l'imputato avrebbe ricevuto la merce "a titolo di cortesia"; 3) richiesta di diversa qualificazione del fatto come contravvenzione per colpa ai sensi dell'art. 712 c.p.; 4) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), ritenuto dalla Corte d'appello per ragioni ritenute non pertinenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi ritenendo che si trattasse di questioni di merito valutabili in sede di fatto e che la motivazione della Corte territoriale fosse logica e adeguatamente argomentata: è stata confermata l'affermazione di responsabilità per ricettazione sulla base del consistente rinvenimento, nella disponibilità dell'imputato, di oggetti provento di furti e dell'assenza di una spiegazione plausibile della loro provenienza; inoltre la Corte ha ritenuto legittima la valutazione circa il dolo (anche eventuale) e che la fattispecie non fosse riconducibile all'art. 712 c.p. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo: la Corte d'appello ha motivato il diniego della non menzione con criteri non pertinenti (non ancorandosi agli elementi dell'art. 133 c.p.), per cui la sentenza è annullata solo sul punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla non menzione; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. e) e d)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di prove decisive). La Corte ha ritenuto tali censure fondate solo in parte (solo sul tema della non menzione), mentre le contestazioni meramente valutative sono inammissibili in Cassazione.
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione da parte della Corte territoriale quando gli elementi acquisiti risultano sufficienti per una compiuta valutazione.
art. 712 c.p.
Prevede la responsabilità contravvenzionale per chi, per colpa, non si avvede della illecita provenienza della cosa. La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma perché la presenza di numerosi beni, parte ancora imballati e di provenienza vittima di furti, consentiva di ritenere la consapevolezza o il dolo eventuale.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione ai fini di benefici; la Corte di Cassazione ha ricordato che la concessione o il diniego della non menzione deve essere motivata sulla base degli elementi previsti da questo articolo.
art. 175 c.p.
Disciplina il beneficio della non menzione della condanna. La Corte ha ritenuto illegittimo il diniego motivato con criteri estranei a quelli dell'art. 133 c.p., determinando l'annullamento parziale per vizio di motivazione.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)
Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto) a causa delle norme emergenziali e delle proroghe: la trattazione è avvenuta con contraddittorio scritto secondo le norme richiamate.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prevalenza probatoria adeguatamente motivate: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Nel reato di ricettazione la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiretti: il possesso di un ingente quantità di beni di varia natura, privi di documentazione e in parte ancora imballati, senza spiegazioni credibili, legittima la conclusione del dolo o del dolo eventuale.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. può essere respinta se la Corte ritiene di avere elementi sufficienti per formare un convincimento; il semplice contrasto tra dichiarazioni non impone automaticamente l'acquisizione di ulteriori testimonianze in appello.
- La qualificazione del fatto come contravvenzione per colpa (art. 712 c.p.) è possibile solo quando sussista un concreto profilo di mera negligenza nella verifica della provenienza; la presenza di elementi che fanno propendere per la coscienza del rischio conduce alla configurazione del reato doloso.
- La decisione sul beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) deve essere motivata esclusivamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni fondate su criteri estranei comportano l'annullamento per vizio di motivazione.
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